F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0170/CSA pubblicata del 28 Marzo 2025 –A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 – Sig. Gianfranco Angelini
Decisione/0170/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0233/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente (Relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0233/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 e dal Sig. Gianfranco Angelini in data 28.02.2025,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 678 del 24.2 2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.03.2025, il dott. Agostino Chiappiniello e udita l'Avv. Jennyfer Bevilacqua per i reclamanti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 e il sig. Gianfranco Angelini, hanno proposto reclamo avverso le sanzioni: dell’ammenda di € 300,00 alla società reclamante – della squalifica a quattro giornate effettive di gara al sig. Gianfranco Angelini, inflitte in relazione alla gara L84 S.S.D. S.r.L./Fortitudo Pomezia 1957 del 21.2.2025, di cui al Com. Uff. n. 678 del 24.2 2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: Ammenda di € 300,00 alla società: "Perché il proprio allenatore espulso nel corso del primo tempo anziché fare rientro nello spogliatoio si posizionava in tribuna da dove per la parte residuale dell’incontro continuava ad impartire disposizioni ai propri giocatori e rivolgeva frasi offensive al direttore di gara”; Squalifica a quattro giornate al sig. Angelini Gianfranco: "Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro frase offensiva. Anziché fare rientro nello spogliatoio si posizionava in tribuna da dove per la parte residuale dell’incontro continuava ad impartire disposizioni ai propri giocatori e nel contempo rivolgeva ulteriori frasi offensive al direttore di gara”.
La società reclamante nega il fatto storico e, quindi, le condotte sanzionate dal giudice sportivo.
Rileva che vi sarebbe un contrasto tra il referto arbitrale e quanto dichiarato dal Commissario di campo.
Conclusivamente la reclamante chiede in via principale l’annullamento delle sanzioni irrogate e, in via subordinata, l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 2, del c.g.s..
Nel corso dell’Udienza è stato udito l'Avv. Jennyfer Bevilacqua per i reclamanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
In primo luogo, va escluso l'eccepito contrasto tra il referto dell'arbitro e le dichiarazioni del Commissario di campo, eccetto che per la precisazione del temporaneo transito dell'allenatore negli spogliatoi durante l'intervallo da parte del Commissario di campo che, tuttavia, appare ininfluente al cospetto della condotta reiteratamente tenuta dal sig. Angelini in occasione ed a seguito dell'espulsione, che è descritta in termini sostanzialmente sovrapponibili, anche per quanto attiene all'illegittima presenza dello stesso in tribuna.
Il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, cosi testualmente recita: “Alla notifica del provvedimento disciplinare di ammonizione, l’allenatore invece di calmarsi, prima mi seguiva dicendomi: sono diffidato per colpa tua salto la prossima, e successivamente mi diceva gesticolando: vattene a fanculo, sto fenomeno. Notificato il provvedimento di espulsione, applaudendomi (cosa che avrebbe fatto per tutta la gara anche aspettandomi all’uscita dal TDG alla fine della stessa), prendeva posto in tribuna, dietro la propria panchina e per tutta la restante parte dell’incontro impartiva disposizioni tecniche alla sua squadra. L’allenatore altresì per tutta la restante parte del primo tempo e per tutto il secondo tempo, dalla tribuna mi gridava frasi del tipo: vattene a fanculo, coglione, tu sei quel coglione di Padova, testa di cazzo, fenomeno, ecc”.
Stante il tenore irriguardoso ed ingiurioso delle frasi pronunciate e la pacifica presenza indebita dell'allenatore espulso in tribuna, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, peraltro pari al minimo edittale di cui all'art. 36, comma 1, lett. a) del C.G.S. per quanto riguarda la squalifica nei confronti del sig. Angelini, appaiono congrue e condivisibili, per cui vanno confermate.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce