F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0171/CSA pubblicata del 31 Marzo 2025 –S.S.C. Napoli S.p.a.

Decisione/0171/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0247/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello - Vice Presidente

Andrea Lepore – Componente

Michele Messina - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero reclamo n. 0247/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.a. in data 12.03.2025,

per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 182 del 04.03.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.03.2025, l’Avv. Michele Messina, udito l’Avv. Mattia Grassani per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La S.S.C. Napoli S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 12.000,00, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 182 del 04 Marzo 2025, in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Napoli/Internazionale del 01 Marzo 2025.

Il provvedimento del Giudice di prime cure è così motivato:

“per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottiglie di plastica verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, un tifoso al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, sputato all'indirizzo dell'allenatore in seconda della squadra ospitata, senza attingerlo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS”.

La Società reclamante, che contesta la fondatezza della sanzione esclusivamente in riferimento al comportamento del tifoso che “ al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, [ha] sputato all'indirizzo dell'allenatore in seconda della squadra ospitata, senza attingerlo”, lamenta l’irrogazione dell’ammenda di 12.000,00 all’esito del riconoscimento della sola circostanza attenuante ex art. 29, comma 1, lettera b) C.G.S., che trova applicazione nel caso «la società [abbia] concretamente cooperato con le Forze

dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore».

La S.S.C. Napoli S.p.A., deduce come il Giudice Sportivo, in sede di decisione, avrebbe omesso di considerare la sussistenza di altre tre circostanze attenuanti diverse e ulteriori rispetto all’unica rilevata e, segnatamente, quelle di cui all’art. 29, comma 1, lett. c), applicabile per aver «la società concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di videosorveglianza» e lett. d), poiché “al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione”.

La Società ricorrente, tenuto conto come l’ulteriore condotta sanzionata, consistita nel lancio di “ tre bottiglie di plastica verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico”, sia risultata assolutamente inoffensiva, chiede l’annullamento dell’ammenda irrogata per il comportamento del tifoso, sopra descritto, e,  per l'effetto, la riduzione della sanzione complessivamente inflitta nella misura minima ritenuta di giustizia.

.Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 24 Marzo 2025, è comparso per la Società ricorrente l'Avv. Mattia Grassani, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo meriti accoglimento per le ragioni che seguono.

Dall’esame della documentazione depositata in atti si rileva che la S.S.C. Napoli S.p.A. adotta un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie e umane adeguate allo scopo, coerenti con le previsioni che regolano la circostanza attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lett. a) e rivelatesi proporzionate, idonee ed efficaci (cfr. in questa direzione Corte sport. app., Sez. I, dec. n. 071 del 17 novembre 2021; nonché, ancora, Corte sport. app., Sez. I, dec. nn. 93 del 2 Dicembre 2021 e 6 del 26 Settembre 2023).

Dall’analisi del supplemento di rapporto redatto dai Delegati della Procura Federale in relazione agli eventi correlati all’unico motivo di appello, emergono, altresì, elementi utili a ulteriormente circostanziare l'intervento posto in essere dalla società reclamate a fronte della deprecabile condotta tenuta dal sostenitore occupante l’anello inferiore della Tribuna Posillipo, che, all’intervallo, mentre le squadre uscivano dal campo, si avvicinava alla rampa di accesso degli spogliatoi e sputava all’indirizzo del vice allenatore dell’Inter Massimiliano Farris senza tuttavia raggiungerlo; e, invero, risulta documentalmente comprovato che, grazie all’immediato intervento degli strewards, il tifoso in questione veniva prontamente allontanato di guisa che è stato scongiurato il rischio di una possibile reiterazione del gesto.

Le acclarate attività consentono di ritenere integrata a tutti gli effetti anche la circostanza attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lett. d), che, congiuntamente a quelle di cui all’art. 29, comma 1, lett. a) e lett. b), quest'ultima riconosciuta dallo stesso Giudice Sportivo, giustificano l’applicazione dell’esimente in ragione della previsione ex art. 29 comma 1 C.G.S..

Quanto, di  converso, all’altra e non impugnata violazione rilevata e afferente al lancio di tre bottiglie di plastica verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, il Collegio ritiene, in premessa, come la condotta in addebito risulti sussumibile non nella fattispecie di cui all’art. 25 C.G.S. (“Prevenzione di fatti violenti”), quanto, piuttosto, in quella disciplinata dall’art. 26 C.G.S. (“Fatti violenti dei sostenitori”).

E’ incontestabile, invero, come il materiale sia stato lanciato da tifosi della S.S.C. Napoli S.p.A. in direzione del settore ospiti e, tuttavia, la sua caduta nella fascia di sicurezza, con esclusione della sussistenza di pericolo per la pubblica incolumità, ha reso inoffensiva l’azione con conseguente abilitazione del Collegio alla mitigazione del trattamento sanzionatorio edittale.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a 2.000,00.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Michele Messina                                                     Umberto Maiello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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