FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.374/AA del 21/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CALAMARI FOSSANO CALCIO SSD ARL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 424 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Roberto CALAMARI, e della società FOSSANO CALCIO SSD a R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto CALAMARI, all’epoca dei fatti Vice Presidente con poteri di rappresentanza della società Fossano Calcio SSD a R.L., in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6.10.2024, al termine della gara Murazzo-Sant'Albano, valevole per il Girone F del campionato di Prima Categoria del C.R. Piemonte V.d.A., trovandosi all'interno del recinto di gioco in qualità di responsabile del campo di gara per conto della società Fossano Calcio SSD a R.L., afferrato e stretto con veemenza il braccio del direttore di gara nonché per aver cercato di colpirlo con uno schiaffo, colpendo la porta dello spogliatoio che nel frattempo veniva chiusa dall'arbitro, e per aver rivolto all'indirizzo di quest'ultimo espressioni offensive;

FOSSANO CALCIO SSD a R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Roberto Calamari; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Roberto CALAMARI,

Società FOSSANO CALCIO SSD a R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto CALAMARI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Roberto CALAMARI,

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società FOSSANO CALCIO SSD a R.L.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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