FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.375/AA del 24/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GALATA’ UJKAJ

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 425 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Valentino GALATÀ e Admir UJKAJ, avente ad oggetto la seguente condotta:

Valentino GALATÀ, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo tesserato per la Sezione A.I.A. di Perugia, in violazione dell’art. 42, comma 1 e comma 3, lett. a) e c), del Regolamento AIA e dell’art. 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, per avere, al termine della gara CIOLI ARICCIA - FUTSAL CELANO del 2 novembre 2024, valevole per il campionato di calcio a 5, serie A2, girone C, cui era designato in qualità di arbitro effettivo n. 1 e non disputata per l’assenza della squadra FUTSAL CELANO, effettuato, congiuntamente ai giocatori della squadra schierata dalla società CIOLI ARICCIA, un’attività di tipo tecnico – atletico consistente anche nell’effettuazione di alcuni passaggi del pallone tra il sig. GALATA’ e i predetti calciatori. Ciò, dopo aver indossato sopra la divisa ufficiale dell’A.I.A. una pettorina fornita dalla società CIOLI ARICCIA. Detta attività, documentata fotograficamente, veniva successivamente resa nota ad altri tesserati A.I.A. anche mediante la condivisione da parte dell’arbitro effettivo n. 2 designato per la medesima gara, sig. Admir UJKAJ, su un gruppo whatsapp, costituito da arbitri umbri di calcio a 5 appartenenti all’Organo Tecnico Nazionale, di una fotografia raffigurante il sig. UJKAJ mentre effettuava, indossando la pettorina fornita dalla società CIOLI ARICCIA, l’attività di tipo atletico (riscaldamento) unitamente ai calciatori di detta società; Admir UJKAJ, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo tesserato per la Sezione A.I.A. di Foligno, in violazione dell’art. 42, comma 1 e comma 3, lett. a) e c), del Regolamento AIA e dell’art. 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, per avere, al termine della gara CIOLI ARICCIA - FUTSAL CELANO del 2 novembre 2024, valevole per il campionato di calcio a 5, serie A2, girone C, cui era designato in qualità di arbitro effettivo n. 2 e non disputata per l’assenza della squadra FUTSAL CELANO, effettuato, congiuntamente ai giocatori della squadra schierata dalla società CIOLI ARICCIA, un’attività di tipo tecnico – atletico consistente anche nell’effettuazione di alcuni passaggi del pallone tra il sig. UJKAJ e i predetti calciatori. Ciò, dopo aver indossato sopra la divisa ufficiale dell’A.I.A. una pettorina fornita dalla società CIOLI ARICCIA. Detta attività, documentata fotograficamente, veniva successivamente resa nota ad altri tesserati A.I.A. da parte del sig. UJKAJ anche mediante la condivisione su un gruppo whatsapp, costituito da arbitri umbri di calcio a 5 appartenenti all’Organo Tecnico Nazionale, di una fotografia raffigurante il medesimo sig. UJKAJ mentre effettuava, indossando la pettorina fornita dalla società CIOLI ARICCIA, attività di tipo atletico (riscaldamento) unitamente ai calciatori di detta società;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Valentino GALATÀ,

Sig. Admir UJKAJ;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Valentino GALATÀ,

1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Admir UJKAJ;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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