FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.386/AA del 27/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SQUILLACE USSIA FC TORINESE 1894 ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 378 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Sante SQUILLACE, Giuseppe USSIA e della società FC TORINESE 1894 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sante SQUILLACE, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Torinese 1894 ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel mese di ottobre 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato Juniores Under 17 Provinciale di Torino al sig. Ussia Giuseppe, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Giuseppe USSIA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società F.C. Torinese 1894 ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel mese di ottobre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società F.C. Torinese 1894 ASD militante nel girone B del campionato Juniores Under 17 Provinciale di Torino, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

FC TORINESE 1894 ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Sante Squillace ed Giuseppe Ussia all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Sante SQUILLACE,

Sig. Giuseppe USSIA,

Società FC TORINESE 1894 ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sante Squillace;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Sante SQUILLACE,

45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe USSIA,

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società FC TORINESE 1894 ASD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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