LEGA PRO – GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – lega-pro.com – atto non ufficiale – CU N. 62/PR4 DEL 19/03/2025 – Campionato Nazionale Primavera 4 – Delibera – GARA AREZZO – ACR MESSINA DEL 15 MARZO 2025 (non disputata)
GARA AREZZO – ACR MESSINA DEL 15 MARZO 2025 (non disputata)
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, RILEVA - che la gara in oggetto non si è disputata per mancata presentazione della società ACR Messina; - che, a norma dell’art 53, comma 2 delle NOIF, la squadra che non si presenta in campo è considerata rinunciataria. Tutto ciò considerato,
DELIBERA
- di infliggere alla società ACR Messina la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Arezzo; - di comminare alla società ACR Messina, a norma del comma 2 dell’art 53 NOIF, la penalizzazione di 1 punto nell’attuale classifica e l’ammenda di € 1.000,00; - di infliggere, altresì, alla società ACR Messina la sanzione dell’ammenda di € 500,00 da destinarsi in favore della società Arezzo, considerato il mancato preavviso nei termini, ai sensi di quanto previsto dall’art 8, comma, 2 del Regolamento dei Campionati Primavera 3 e 4 2024/2025 (C.U. 332/L del 28.06.2024), oltre al rimborso delle spese di organizzazione sostenute dalla società ospitante.
