F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0096/CFA pubblicata il 4 Aprile 2025 (motivazioni) – PF/Sig. Giuseppe Totaro

 

Decisione/0096/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0094/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Federica Varrone - Componente

Ida Raiola - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0094/CFA/2024-2025 proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto in data 27.02.2025;

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0152/TFNSD/2024-2025 del 20.02.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza del 25.03.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Ida Raiola e uditi l’Avv. Luca Zennaro per i reclamanti e l’Avv. Carmen Antonetti per il Sig. Giuseppe Totaro; presente altresì il Sig. Giuseppe Totaro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1.Con atto prot- 16500/229pf24-25/GC/GR/ff del 14 gennaio 2025, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto deferivano innanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare (d’ora in poi TFN-SD) il sig. Giuseppe Totaro, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la società A.S.D. Lucera Calcio, per rispondere della “violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, comma 1 e comma 2 del Regolamento Settore tecnico, nonché dell’art. 28, comma 1, CGS, per avere lo stesso, in data 11 dicembre 2023, nel corso di una riunione tra dirigenti e calciatori della A.S.D. Lucera Calcio tenutasi presso lo Stadio comunale di Lucera, pubblicamente proferito, all’indirizzo del calciatore sig. Mario Vitacchione, la seguente espressione con intento offensivo e discriminatoria per motivi di sesso: “Ma tu che parli a fare? L’altro anno quando giocavi nel Foggia al tuo posto veniva impiegata una ragazza””.

1.1. Con decisione n. 0152/TFNSD/2024-2025, comunicata via pec in data 20 febbraio 2025, il Tribunale federale nazionale Sezione disciplinare (d’ora in poi, anche TFN-SD) riteneva il sig. Giuseppe Totaro responsabile della sola violazione dell’art. 4, comma 1, Codice della giustizia sportiva FIGC (d’ora in poi, CGS) in relazione all’art. 37, comma 2, del Regolamento del settore tecnico, escludendo, perciò, la pure contestata violazione dell’art. 28, comma 1, CGS e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del settore tecnico, e irrogava al predetto la sanzione dell’ammonizione con diffida.

1.2. Con atto notificato via pec in data 27 febbraio 2025, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto proponevano reclamo avverso l’anzidetta decisione, articolando i seguenti motivi di doglianza: violazione del disposto di cui all’art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva – difetto assoluto di motivazione - manifesta erroneità – travisamento dei fatti – illogicità ed arbitrarietà – conseguente incongruità delle sanzioni, sul rilievo che le parole utilizzate dal sig. Totaro, nell’episodio contestato, sarebbero state idonee a veicolare un pregiudizio di genere, perché avrebbero espresso l’inaccettabile messaggio per il quale una calciatrice, soltanto in quanto donna, avrebbe dovuto essere ritenuta ordinariamente inferiore dal punto di vista sportivo ad un atleta di sesso maschile, cosicché il destinatario di quelle parole, il sig. Mario Vitacchione, era da ritenersi così poco competitivo da essere superato, all’interno delle gerarchie della sua passata militanza presso il Foggia Calcio, da una calciatrice.

1.3. Si costituiva in resistenza il Sig. Giuseppe Totaro, il quale, oltre a contestare il merito del deferimento e del reclamo, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del gravame, ai sensi dell’art.101, comma 3, CGS, sul rilievo di una non consentita modifica dell’incolpazione da parte della Procura federale, là dove questa, in sede di reclamo, aveva diversamente riportato le parole pronunciate dal sig. Totaro: “Ma tu che parli a fare? L’altro anno quando giocavi nel Foggia al tuo posto veniva impiegata una ragazza/femminuccia”, mentre, nell’atto di deferimento, la frase riportata e oggetto di incolpazione era stata la seguente: “ Ma tu che parli a fare? L’altro anno quando giocavi nel Foggia al tuo posto veniva impiegata una ragazza”.

1.4. All’udienza del giorno 25 marzo 2025, tenutasi con la modalità della videoconferenza, l’Avv. Luca Zennaro, presente per il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto, concludeva per l’accoglimento del reclamo con l’irrogazione della sanzione di quattro messi di squalifica a carico del sig. Giuseppe Totaro, mentre il difensore di quest’ultimo, avv. Carmen Antonetti insisteva preliminarmente nell’eccezione di inammissibilità e, nel merito, chiedeva la conferma della decisione di primo grado.

1.5 All’esito della discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.Preliminarmente va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del reclamo formulata dalla difesa del reclamato.

2.1. L’eccezione è infondata e va respinta.

2.2. La Corte osserva che - in disparte dal rilievo per cui in sede di giustizia sportiva non è richiesto lo stesso rigore formale prescritto in altri settori dell’ordinamento allorché si formula un’incolpazione (cfr. art. 516 c.p.p. per le modifiche del capo di imputazione in udienza nell’ambito del processo penale) – nel caso di specie, già nel redigere l’atto di deferimento, la Procura federale aveva indicato l’alternatività dei termini “ragazza” e “femminuccia” (v. p.5, ultimo capoverso dell’atto di deferimento. (“In altri termini, l’impiego del termine “ragazza” o “femminuccia” (come dichiarato dallo stesso sig. Totaro) per descrivere la condizione di un calciatore […]), cosicché il fatto di aver impiegato entrambi i termini nel formulare le conclusioni del reclamo, oltre a non rappresentare un elemento di novità assoluta, non ha, invero, nemmeno determinato un’accentuazione del disvalore riconnesso dalla Procura federale alla condotta oggetto di incolpazione, con conseguente esclusione del lamentato profilo di inammissibilità del reclamo.

3.Nel merito il reclamo è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.

3.1. La vicenda in esame trae origine da un episodio accaduto in data 11 dicembre 2023, durante una riunione della ASD Lucera Calcio - Under 19 presso lo Stadio Comunale di Lucera. In tale occasione, il sig. Totaro, allora allenatore della anzidetta compagine sportiva, aveva rivolto al calciatore Mario Vitacchione, la frase: “ma tu che parli a fare? L’altro anno, quando giocavi nel Foggia, al tuo posto veniva impiegata una ragazza” (in sede istruttoria il sig. Totaro riferiva di aver utilizzato il termine “femminuccia”, v. verbale dell’audizione del 24/10/2024: “ed io in contrapposizione gli risposi “a me non risulta che giocasse solo questo l’annunziata ma che giocasse anche una femminuccia”). L’episodio veniva segnalato agli organi della giustizia sportiva ad iniziativa del Presidente. Sig. Talento Giuseppe, e del Vicepresidente, sig. Antonio Dell’Aquila, della ASD Lucera Calcio e conduceva, all’esito degli accertamenti svolti, all’adozione, da parte della Procura federale dell’atto di deferimento innanzi al TFN-SD.

3.2. Il TFN-SD riteneva la condotta lesiva dei principi generali di lealtà e correttezza sportiva – e, quindi, meritevole di essere sanzionata ai sensi del combinato disposto dell’art. 37, comma 2, del Regolamento del settore tecnico e dei principi sanciti dall’art. 4 CGS, perché il sig. Giuseppe Totaro, nella circostanza, era venuto meno ai doveri deontologici, ma affermava, altresì, che la condotta di quest’ultimo non poteva considerarsi idonea a configurare un comportamento discriminatorio ai sensi dell’art.28, comma 1, CGS (“Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”).

Il TFN-SD evidenziava, inoltre, allo scopo di avvalorare l’esclusione della fattispecie discriminatoria, la circostanza che nel campionato di competenza, in cui militava, la ASD Lucera Calcio era ammessa la partecipazione di calciatrici.

3.3. Ciò posto, la Corte osserva che, sebbene l’espressione pronunciata, nell’episodio in esame, dal sig. Totaro all’indirizzo del calciatore Vitacchione sia senza dubbio lesiva della dignità personale del calciatore, essa, tuttavia, non integra gli estremi della discriminazione fondata sul sesso di cui all’art. 28, comma 1, CGS. Infatti, la frase contestata, pur configurandosi come inopportuna e offensiva sul piano del rispetto tra tesserati, non manifesta in sé o, almeno, non può ritenersi idonea a manifestare in maniera inequivoca una volontà di denigrazione legata a motivi di sesso.

3.3.1. La giurisprudenza di questa Corte - sulla premessa che la disposizione dell’art. 28, comma 1, CGS persegue l’intento dell’ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica, sostanziandosi la condotta discriminatoria in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può  ̀non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia  (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021) - ha, infatti, chiarito che la qualificazione di una condotta come discriminatoria ai sensi dell’art. 28 CGS presuppone la presenza di un’offesa o di un atto che sia inequivocabilmente riconducibile a un pregiudizio basato su fattori protetti, quale quello legato al sesso (CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022 e n. 92/2021-2022).

3.3.2. Inequivocabilità che, nel caso di specie, non si rinviene, apparendo piuttosto le espressioni utilizzate dal sig. Totaro – ferma la loro sanzionabilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del settore tecnico e dell’art. 4 CGS - riconducibili al contesto tipico delle dinamiche di spogliatoio, contrassegnate ordinariamente, come è noto, dall’utilizzo di un linguaggio icastico o anche fortemente icastico nella rappresentazione e narrazione della prestazione sportiva.

3.4. Alla luce dei rilievi svolti e tenuto conto dei criteri di cui all’art. 16 CGS, la Corte, avuto riguardo alla concreta offensività della condotta tenuta dal sig. Giuseppe Totaro e oggetto di incolpazione, ritiene di rideterminare, in parziale accoglimento del reclamo, la sanzione da irrogare al predetto sig. Totaro in mesi 1 (uno) di squalifica.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Giuseppe Totaro la sanzione della squalifica di mesi 1 (uno).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE

Ida Raiola                                                               Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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