F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0097/CFA pubblicata il 7 Aprile 2025 (motivazioni) – Lucchese 1905 S.r.l./PF
Decisione/0097/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0097/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Sergio Della Rocca – Componente
Vincenzo Barbieri - Componente
Luigi Caso - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0097/CFA/2024-2025 proposto dalla Società Lucchese 1905 S.r.l. in data 17.03.2025;
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 161/TFNSD-2024-2025, del 10.03.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 02.04.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Luigi Caso e udito l’Avv. Riccardo Veli per la reclamante e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura Federale;
Ritenuto in fatto e con considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con due distinti atti, entrambi del 3 marzo 2025, il Procuratore federale deferiva dinanzi al Tribunale federale:
- il sig. Longo Giuseppe, all’epoca dei fatti Amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Lucchese 1905 s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, lett. d), del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) terzo capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre dicembre 2024 e gennaio 2025 e, segnatamente, per non aver versato: - gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 442.154,00; - le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2024, nonché di gennaio 2025 dovuti ad un tesserato per un importo pari a circa Euro 14.400,00;
- la società Lucchese 1905 s.r.l., per rispondere:
a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Longo, Amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, così come sopra descritti;
b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3, lett. d), del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto (procedimento n. 758pf24-25 n.151/TFN-SD/2024-2025) nonché: 1. il sig. Giuseppe Longo, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, lett. d), del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto d ll’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 e, segnatamente per non aver versato: - le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 126.432,00; - le ritenute Irpef relative alle rate dell’incentivo all’esodo sottoscritto con un tesserato in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 8.826,00; i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità del trimestre novembre -dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 210.247,00; - i contributi INPS per le rate relative ai piani di rateazione in essere, in scadenza nel trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 19.340,00, 2. la società Lucchese 1905 s.r.l. a. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Longo, Amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, così come sopra descritti; b. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4, lett. d), del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
Previa riunione dei due procedimenti, il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, ritenendo che l’omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS configuri due autonome violazioni, ognuna sanzionabile con la penalizzazione minima edittale di due punti in classifica, irrogava al sig. Giuseppe Longo, mesi 6 (sei) di inibizione e alla società Lucchese 1905 Srl, punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.
2. Con reclamo del 16 marzo 2025, la società Lucchese 1905 S.r.l. impugnava la decisione di primo grado, ritenendola viziata per omessa motivazione, per non avere il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, motivato la propria decisione di irrogare la sanzione di quattro punti di penalizzazione per l’omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS, comminando due punti per ciascuna violazione nonché, in via subordinata, per aver erroneamente considerato il contestato mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps come una duplice violazione con conseguente applicazione di una duplice sanzione, trattandosi invece – ad avviso della reclamante - di una sola violazione cui corrisponde una sola sanzione, come stabilito dall’art. 33, comma 4, del Codice di giustizia sportiva. In tal senso, veniva prospettata sia l’erronea interpretazione della citata norma sia l’errata applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Con memoria del 24 marzo 2025, si costituiva la Procura federale per opporsi al reclamo.
3. Nella riunione del 2 aprile 2025, uditi l’avv. Riccardo Veli per la ricorrente società e il dott. Alessandro D’Oria per la Procura federale, entrambi collegati in videoconferenza, il Collegio si riservava di decidere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il reclamo non merita accoglimento.
In primo luogo, pare utile ricordare che, con il reclamo in esame, la reclamante società nulla obietti in ordine né alla sussistenza degli addebiti ad essa contestati né ai riferimenti normativi (artt. 33 CGS e 85 delle NOIF) posti alla base della impugnata decisione, limitandosi invece a sollevare eccezioni tutte sostanzialmente riconducibili alla scelta di considerare il contestato mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps come una duplice violazione, passibile, quindi, di una duplice sanzione.
2. L’eccezione di difetto di motivazione deve essere disattesa, in quanto il Tribunale federale ha puntualmente motivato in ordine alla possibilità di applicare una doppia sanzione per il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps attraverso un puntuale rinvio alla giurisprudenza sportiva (CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 132/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024, confermata dal Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, in data 3.05.2024), consentendo, così, alla deferita società, attraverso la lettura delle decisioni richiamate, di comprendere appieno e chiaramente quale sia stato il percorso motivazionale posto alla base della decisione assunta.
Del resto, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del Codice di giustizia sportiva (analogamente a quanto previsto dall’art. 74, comma 1, secondo periodo, del Codice del processo amministrativo), “In relazione ai giudizi che hanno ad oggetto questioni di facile o pronta soluzione, le decisioni possono essere motivate in modo sintetico o mediante richiamo a precedenti pronunce degli organi di giustizia sportiva”.
In ogni caso occorre rammentare (CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025) che, nel processo sportivo, la mancanza della motivazione non rappresent una causa di nullità della pronuncia e il relativo accertamento non comporta la regressione del processo al grado precedente. Difatti, a norma dell’art. 106, comma 2, terzo periodo, CGS, il vizio in questione si traduce soltanto in un vizio della decisione impugnata che - in forza del principio devolutivo del gravame - questa Corte federale d’appello è legittimata a eliminare, integrando la motivazione carente o insufficiente e, comunque, decidendo sul merito della causa (CFA, Sez. I, n. 17/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 74/2020-2021).
3. Venendo alle altre due eccezioni (lesione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza ed errata applicazione dell’art. 33, commi 3 e 4, del Codice di giustizia sportiva), si osserva quanto segue.
Dalla lettura delle decisioni cui si richiama il Tribunale federale, emergono chiaramente le ragioni giuridiche della contestata doppia applicazione della sanzione.
Come esposto nelle citate decisioni - che questo Collegio condivide - sarebbe irragionevole ipotizzare che l’ordinamento preveda l’irrogazione della medesima sanzione (due punti di penalizzazione) sia in caso di omesso versamento di una sola delle obbligazioni ivi previste (ritenute Irpef o contributi Inps) sia in caso di omesso versamento cumulativo di tutte quelle obbligazioni.
A ciò si aggiunga che ognuna di quelle obbligazioni è autonoma ed indipendente rispetto alle altre, essendo diversi i soggetti creditori (Stato, Inps), la natura giuridica (tributaria nel caso delle ritenute Irpef, previdenziale nel caso dei contributi Inps) e la finalità (di fiscalità generale quella delle ritenute Irpef, sostanzialmente di garanzia per i lavoratori del settore quella dei contributi Inps). Infine, non può non ritenersi significativo il fatto che l’art. 33, comma 4, C.G.S., fissi la sanzione “… a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”, con ciò stesso avvalorando l’ipotesi che il Legislatore federale abbia considerato come fonte di responsabilità ogni singola fattispecie di omesso versamento, ricollegando ad ognuna di esse un punto di penalizzazione.
Con riferimento all’eccezione di difetto di ragionevolezza e proporzionalità dell’impugnata decisione, si osserva quanto segue.
Afferma la reclamante che, se il ragionamento seguito dal Tribunale federale fosse valido, questo dovrebbe portare alla moltiplicazione delle sanzioni, atteso che l’art. 33, commi 3 e 4, non sanziona solo l’omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps ma anche il mancato pagamento del fondo di fine carriera nonché l’inadempimento di quanto dovuto nei confronti dei lavoratori dipendenti e collaboratori.
In altri termini, il reclamante ritiene sussistente un vizio motivazionale dell’impugnata decisione nella parte in cui il Tribunale ha distinto le ipotesi di violazione del comma 4 dell’art. 33 (mancato versamento ritenute Irpef e contributi INPS) e non anche quelle di cui al comma 3 (mancato pagamento del fondo di fine carriera e degli altri emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo).
L’eccezione non merita accoglimento.
Come spiegato nelle ricordate decisioni, richiamate dal Tribunale federale e condivise da questo Collegio, le fattispecie di cui al comma 4 hanno destinatari, natura e finalità distinte, come sopra detto.
Ciò giustifica la duplicazione delle sanzioni che consegue ad una differenziazione non solo quantitativa ma anche qualitativa dell’illecito.
Nel caso delle violazioni di cui al comma 3, la differenza è solamente quantitativa, trattandosi, dal punto di vista qualitativo, della medesima violazione – il mancato pagamento degli emolumenti dovuti come controprestazione dell’attività lavorativa posta in essere – ancorché moltiplicata per un numero maggiore di soggetti (tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo).
Pertanto, corretta ne è la valutazione unitaria. In ogni caso, nulla impedisce al giudice, nel fare corretto uso del suo potere di dosimetria della sanzione, di irrogare una sanzione maggiore di due punti là dove, in caso di violazione del disposto del comma 3 dell’art. 33 CGS, riscontri una particolare gravità del comportamento tenuto dal deferito, anche in considerazione del numero esteso dei soggetti lesi; in tal senso, infatti, è da interpretarsi l’espressione “a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica” ivi ricorrente.
4. Per tutti i suesposti motivi, le eccezioni sollevate dalla reclamante vanno disattese e il reclamo respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luigi Caso Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce