F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0182/TFN – SD del 07 Aprile 2025 (motivazioni) – Massimo Amendola e ASD Football C. Lamezia Terme – Reg. Prot. 143/TFN-SD

Decisione/0182/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0143/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18210/237pf2425/GC/PM/fm del 31 gennaio 2025, depositato il 5 febbraio 2025, nei confronti del sig. Massimo Amendola e della società ASD Football C. Lamezia Terme, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto notificato e depositato in data 5 febbraio 2025, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

- il sig. Massimo Amendola, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Football C. Lamezia Terme, contestandogli la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all'allenatore sig. Leonardo Venzetto la somma accertata dal Collegio Arbitrale LND - AIAC con lodo comunicato alla società ASD Football C. Lamezia Terme con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 22 luglio 2024, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni della detta pronuncia;

- la società A.S.D. Football C. Lamezia Terme a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva, al momento della commissione dei fatti, il sig. Massimo Amendola quale Presidente e legale rappresentante della società.

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine dall’indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 237 pf 24- 25, avente ad oggetto: “presunto mancato pagamento da parte della società ASD FC Lamezia Terme delle somme dovute al tecnico Leonardo Vanzetto nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale”.

Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, tra i quali, in particolare:

- lodo del Collegio Arbitrale Irrituale del Collegio Arbitrale LND - AIAC del 15.07.2024, relativo a ricorso presentato dall'allenatore Sig. Leonardo Vanzetto, comunicato alla società ASD Football C. Lamezia Terme con notifica perfezionatasi in data 22 luglio 2024;

- segnalazione del sig. Leonardo Vanzetto, per il tramite dell’Avv. Pierluigi Vossi, pervenuta alla Procura Federale in data 03.09.2024, e relativi allegati;

- fogli censimento società A.S.D. Football C. Lamezia Terme per la stagione sportiva 2023- 2024.

All’esito di tali accertamenti la Procura ha notificato la comunicazione di conclusione indagini al sig. Massimo Amendola presso la sua residenza e presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della società A.S.D. Football C. Lamezia Terme.

Nessuna delle parti incolpate, all’esito della notificazione della comunicazione di conclusioni indagini, ha presentato memorie difensive o formulato richiesta di audizione.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava, per la discussione del procedimento, l’udienza del 25 febbraio 2025. A tale udienza, rilevato che l’avviso di udienza risultava disponibile per il ritiro in data non compatibile con il rispetto dei termini di comparizione, la trattazione del procedimento veniva rinviata all’udienza del 27 marzo 2025, in modalità videoconferenza.

Il dibattimento

In sede di discussione, nella quale le parti deferite non sono comparse, l’Avv. Giulia Conti, in rappresentanza della Procura Federale, ha chiesto l’irrogazione della sanzione di mesi sei (6) di inibizione nei confronti del sig. Massimo Amendola e punti uno (1) di penalizzazione, da scontarsi nel campionato di competenza determinato al momento della nuova iscrizione, nei confronti della società ASD Fooball C. Lamezia Terme.

La decisione

Dall’esame degli atti istruttori, e dalla mancanza di contestazioni da parte degli interessati il Tribunale ritiene provata sia la responsabilità del sig. Massimo Amendola, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Football C. Lamezia Terme, sia di quest’ultima società.

Non risulta, infatti, che sia mai stato effettuato il pagamento delle somme dovute al tecnico Leonardo Vanzetto nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale LND - AIAC, comunicato alla ASD Football C. Lamezia Terme con notifica a mezzo pec perfezionatasi in data 22 luglio 2024.

Risulta, pertanto, violato l’art. 94-ter, comma 5 delle NOIF, secondo il quale “il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, il cui accertamento comporta la responsabilità diretta della società ex art. 6, co. 1, CGS e l’applicazione, nei suoi confronti, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica (art. 31, co. 6, CGS)”.

A fronte di tale univoca previsione il sig. Massimo Amendola avrebbe dovuto, dunque, effettuare il pagamento entro il termine di 30 giorni.

La Corte Federale d’Appello ha ritenuto che (sulla base della lettura in combinato disposto degli artt. 31, comma 11 e 136, comma 4, C.G.S.) “le decisioni degli organi di giustizia sportiva e dei collegi arbitrali debbano necessariamente essere eseguite nel termine di 30 giorni e che, anche in presenza dell’impugnazione del lodo, non è ammessa alcuna sospensione o ritardo nell’ottemperanza al pagamento” ( (CFA, Sez. I, n. 32/2022-2023).

L’illecito disciplinare sussiste, dunque, nella sua pienezza.

Ne consegue anche la responsabilità della Società, che risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere. Sotto il profilo sanzionatorio, il Collegio ritiene di dover accogliere, reputandole congrue, le richieste formulate dalla Procura federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Massimo Amendola, mesi 6 (sei) di inibizione;

- alla società ASD Football C. Lamezia Terme, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel primo campionato utile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 marzo 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Salvatore Accolla                                                          Carlo Sica  

                                                                                                       

Depositato in data 7 aprile 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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