F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0187/TFN – SD del 09 Aprile 2025 (motivazioni) – Christian Vito Candela e ASD Unione Sportiva Albenga – Reg. Prot. 166/TFN-SD
Decisione/0187/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0166/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Monica Coscia – Componente
Claudio Croce – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 aprile 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21842 /529pf24-25 GC/PM/ep del 12 marzo 2025, depositato il 14 marzo 2025, nei confronti del sig. Christian Vito Candela e della società ASD Unione Sportiva Albenga, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il Collegio arbitrale LND - AIAC, con due distinti lodi irrituali immediatamente esecutivi ed inappellabili, risalenti il primo al 24 ottobre 2024 ed il secondo al successivo 5 novembre, accoglieva i ricorsi presentati dai tecnici Jacopo Colletti ed Alessandro Ghillino e, per l’effetto, condannava la società ASD Unione Sportiva Albenga, che in tale loro qualità li aveva tesserati per la stagione sportiva 2023 – 2024, di corrispondere al Colletti la somma di € 502,00 ed al Ghillino la somma di € 1.500,00, in entrambi i casi oltre oneri accessori ed a saldo dei rispettivi compensi, pattuiti in seno agli accordi economici sottoscritti dalle parti.
La società ASD Unione Sportiva Albenga non eseguiva i dovuti pagamenti nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione delle pronunce, mancando così di rispettare quanto previsto dall’art. 94/ter comma 13 NOIF, sicché la Segreteria del Dipartimento Interregionale L.N.D. in data 9 dicembre 2024 segnalava alla Procura Federale l’esistenza degli inadempimenti; si evidenziava nelle segnalazioni che la società aveva ricevuto la notifica dei lodi in data 5 novembre 2024 e che il termine sopra richiamato era vanamente trascorso.
La Procura Federale, espletata l’attività di indagine, in data 12 marzo 2025 deferiva a questo Tribunale il sig. Christian Vito Candela, che all’epoca del fatto aveva ricoperto la carica di Presidente della Società, al quale contestava la violazione tanto dei principi sanciti dall’art. 4 comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 5 NOIF, quanto della disciplina dell’art. 31 comma 11 CGS, per aver omesso di pagare ai tecnici Jacopo Colletti e Alessandro Ghillino le somme emerse dai lodi del Collegio arbitrale LND - AIAC nelle vertenze n. 34/148 del 24 ottobre e n. 2425/19 del 5 novembre 2024 nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica di dette decisioni avvenuta in entrambi i casi il 5 novembre 2024.
Veniva contestualmente deferita la A.S.D. Unione Sportiva Albenga a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Candela.
La fase predibattimentale
Gli indagati, raggiunti dalla notifica delle Comunicazione di conclusioni delle indagini, avvenuta il 31 gennaio 2025, non si sono avvalsi della facoltà nè di essere sentiti, né di presentare memorie.
Il dibattimento
All’udienza del 3 aprile 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegata per la Procura Federale l’avv. Debora Bandoni, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in uno alle sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) per il sig. Christian Vito Candela e della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica per la ASD Unione Sportiva Albenga, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso.
I deferiti non si sono collegati e non hanno depositato o comunque trasmesso scritti e/o documenti a propria difesa. Il Tribunale si è riservato di decidere.
La decisione
Risultano acquisiti agli atti del procedimento i due lodi irrituali della Commissione arbitrale presso la LND - AIAC, la notifica alla società ASD Unione Sportiva Albenga di entrambi i lodi con invito all’adempimento degli stessi entro il termine di gg. 30 (trenta) decorrente dalla data della notifica ed infine della segnalazione effettuata dalla segreteria del Dipartimento Interregionale LND alla Procura Federale sull’inadempimento della società.
Da siffatta documentazione, tutta analiticamente indicata nella narrativa del deferimento, risulta con chiarezza in capo ai deferiti la violazione dell’art. 94 ter comma 13 NOIF, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art. 31 commi 6 e 7 CGS. Recita infatti la norma che “il pagamento ai calciatori/calciatrici e ai preparatori atletici delle Società della LND di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva”.
Aggiungasi per completezza che i deferiti non si sono difesi, contribuendo con tale comportamento a dare sostanza alle violazioni che sono state loro ascritte.
Sulla misura delle sanzioni ritiene questo Tribunale di elevare a mesi 12 (dodici) la inibizione del Candela in considerazione che si tratta di due lodi inadempiuti, tali da comportare il raddoppio della misura chiesta dalla Procura Federale e di confermare nel contempo i punti 2 (due) di penalizzazione in classifica della società, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso, che appaiono congrui.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Christian Vito Candela, mesi 12 (dodici) di inibizione;
- alla società ASD Unione Sportiva Albenga, punti 2 (due) di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 3 aprile 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 9 aprile 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai