F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0189/TFN – SD del 11 Aprile 2025 (motivazioni) – Antonino Gregorio M. Taranto – Reg. Prot. 169/TFN-SD
Decisione/0189/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0169/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Paolo Clarizia – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata l'8 aprile 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 22599/463pf24-25/GC/PM/fm del 20 marzo 2025, depositato il 24 marzo 2025, nei confronti del sig. Antonino Gregorio M. Taranto, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 20 marzo 2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Antonino Gregorio Maurizio Taranto, arbitro benemerito Presidente della Sezione A.I.A. di Catania, per rispondere della violazione dell’art. 42, comma 1, del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri e degli artt. 5 e 6 del Codice Etico dell’A.I.A. per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per non aver dato alcun riscontro, né di concessione né di diniego, alla richiesta di accesso agli atti formulata dall’ex associato Fabio Giuseppe Consoli in data 23.09.2024.
La fase istruttoria
A seguito di segnalazione inviata tramite PEC dal sig. Fabio Giuseppe Consoli, ex arbitro effettivo della sezione AIA di Catania, con allegato ricorso al Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) per mancata risposta alla richiesta di accesso agli atti, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento n. 463 pf 24-25, avente ad oggetto: “Accertamenti in ordine al diniego della Sezione AIA di Catania alla richiesta di riammissione presentata dall’ex arbitro Fabio Giuseppe Consoli.”
In particolare, il sig. Consoli Fabio Giuseppe rappresentava di aver presentato le proprie dimissioni da arbitro presso la Sezione AIA di Catania il 7 dicembre del 2017, per gravi e comprovati motivi familiari, trasferendosi successivamente per lavoro in Lombardia. Superati i motivi che avevano determinato l'interruzione dell'attività arbitrale, il 16 settembre 2024 aveva inoltrato tramite e-mail una richiesta di riammissione all' Associazione Italiana Arbitri, Sezione "Diego Garofalo" di Catania, alla quale faceva seguito parere negativo motivato alla riammissione nei ruoli dell'AIA.
Pertanto, in data 23 settembre 2024, inoltrava richiesta di accesso agli atti alla Sezione AIA di Catania, senza ricevere alcun riscontro.
Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti documenti, fra i quali:
1. richiesta documentazione relativa al procedimento prot. P.AT/RF18 del 23.09.2024 -Rif. Consoli Fabio Giuseppe -Richiesta di riammissione nei ruoli arbitrali AIA, inoltrata al Comitato Regionale Arbitri Sicilia di Palermo;
2. atti del procedimento prot. P.AT/RF18 del 23.09.2024 -Rif. Consoli Fabio Giuseppe - Richiesta di riammissione nei ruoli arbitrali AIA;
3. verbale di audizione del sig. Taranto Antonino Gregorio Maurizio, arbitro benemerito e Presidente della Sezione “Diego Garofalo” di Catania, del 16 gennaio 2025;
4. n. 2 copie fotostatiche estrapolate dalla piattaforma AIA Sinfonia relative all’ex arbitro effettivo Consoli Fabio Giuseppe, nato a Catania 15.12.1985.
Veniva, dunque, notificata la comunicazione di conclusioni delle indagini al sig. Antonino Gregorio Maurizio Taranto, arbitro benemerito Presidente della Sezione A.I.A. di Catania, il quale, in data 11 marzo 2025, trasmetteva memoria difensiva.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza dell’8 aprile 2025.
Il dibattimento
All’udienza dell’8 aprile 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso l’Avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione di giorni 30 (trenta) di sospensione.
Nessuno è comparso per il deferito.
La decisione
Il Collegio, esaminati gli atti istruttori, ritiene accertata la violazione contestata al deferito.
In data 16 settembre 2024, il sig. Fabio Giuseppe Consoli ha presentato formale istanza di riammissione nei ruoli arbitrali, indirizzata alla Presidenza della Sezione A.I.A. di Catania, ricevendo parere negativo.
Successivamente, in data 23 settembre 2024, il sig. Consoli inoltrava istanza di accesso agli atti alla medesima Sezione, al fine di acquisire chiarimenti in merito alla propria posizione e ai criteri adottati per il rigetto della domanda di riammissione.
Tuttavia, nonostante la legittimità e la fondatezza dell’istanza, egli non riceveva alcun riscontro.
Nel corso dell’audizione dinanzi alla Procura Federale, il sig. Antonino Gregorio Maurizio Taranto, nella qualità di Presidente della Sezione A.I.A. di Catania, ha confermato di aver ricevuto l’istanza di accesso agli atti sopra menzionata, ammettendo, altresì, di non aver attivato le necessarie procedure per evadere la richiesta.
Tale condotta omissiva integra una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’etica sportiva che devono improntare l’agire dei dirigenti sezionali, i quali sono tenuti a garantire trasparenza e a fornire riscontro, anche negativo, alle istanze presentate da soggetti che, seppur non più associati, abbiano esercitato un diritto previsto dall’ordinamento.
La violazione contestata al sig. Antonino Gregorio Maurizio Taranto deve, pertanto, ritenersi documentalmente comprovata, anche alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso nel corso del procedimento disciplinare, nonché delle sue memorie difensive, con le quali ha espressamente riconosciuto l’omesso riscontro all’istanza del sig. Consoli del 23 settembre 2024.
L’aver omesso il riscontro all’istanza di accesso agli atti configura certamente una violazione degli artt. 5 e 6 del Codice Etico dell’A.I.A e dell’art. 42, comma 1, del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri, che impone agli arbitri di svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, il Tribunale, accertata la responsabilità del deferito per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, cui deve ispirarsi l’agire di ogni tesserato, ritiene congruo irrogare la sanzione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Antonino Gregorio M. Taranto la sanzione di giorni 30 (trenta) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Serena Callipari Carlo Sica
Depositato in data 11 aprile 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai