F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0190/TFN – SD del 15 Aprile 2025 (motivazioni) – Raffaele Pipola e Pomigliano Calcio Femminile Srl – Reg. Prot. 170/TFN-SD
Decisione/0190/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0170/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Serena Callipari – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata l'8 aprile 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 22846/431pf 2425/GC/PM/mg del 24 marzo 2025, depositato il 25 marzo 2025, nei confronti del sig. Raffaele Pipola e della società Pomigliano Calcio Femminile Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il Collegio arbitrale della Divisione Serie A Femminile Professionistica, con lodo del 1° ottobre 2024 immediatamente esecutivo ed inappellabile, accoglieva il ricorso del sig. Finestra Sossio, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con matricola 53.398 e, per l’effetto, ordinava alla società Pomigliano Calcio Femminile a responsabilità limitata, che lo aveva assunto in qualità di responsabile della prima squadra partecipante al Campionato di Serie A Femminile Professionistica stagione sportiva 2023/2024, di corrispondere ad esso ricorrente la somma di € 8.818,43 lordi, quale retribuzione relativa al periodo dal 1° agosto al 22 novembre 2023, oltre agli interessi nella misura prevista dall’Accordo Collettivo per il ritardato pagamento dell’importo sopra indicato ed il risarcimento del danno per la svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del dovuto al saldo effettivo; ordinava altresì alla società Pomigliano Calcio Femminile, che non si era costituita, di provvedere al pagamento degli onorari arbitrali, come da tabella di cui all’allegato A dell’Accordo Collettivo relativo alle controversie di valore fino ad euro diecimila, e pari ad euro duecento, per la funzione di presidente del Collegio e a euro centocinquanta per la funzione di ogni singolo arbitro, con debita comunicazione alla FIGC dell’avvenuto pagamento, con l’aggiunta di euro duecento per i diritti amministrativi dovuti in relazione al procedimento.
Il sig. Sossio Finestra, con PEC dell’8 novembre 2024, informava la Procura Federale che la società Pomigliano Calcio Femminile non lo aveva pagato ed la invitava ad accertare la sussistenza dell’illecito in capo alla Società, con applicazione delle relative sanzioni disciplinari.
La Procura Federale, aperto il fascicolo e svolte le indagini consequenziali, con atto del 24 marzo 2024 deferiva a questo Tribunale il sig. Raffaele Pipola, che all’epoca del fatto aveva ricoperto la carica di Presidente della società Pomigliano Calcio Femminile srl, al quale contestava la violazione degli artt. 4 comma 1 e 31 comma 11 CGS per non aver corrisposto al sig. Sossio Finestra la somma accertata dal Collegio Arbitrale della Divisione Serie A Femminile Professionistica nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso il 1° ottobre 2024 e notificato alle parti in data 9 ottobre 2024, nell’ambito del procedimento 21816/23-24.
Veniva contestualmente deferita la società Pomigliano Calcio Femminile srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Pipola.
La fase predibattimentale
Gli indagati, raggiunti dalla notifica delle Comunicazione di Conclusioni delle Indagini, avvenuta il 10 febbraio 2025, non si sono avvalsi della facoltà di essere sentiti, né di presentare memorie.
Il dibattimento
All’udienza dell’8 aprile 2025, tenutasi in modalità videoconferenza giusto il Decreto del Presidente di questo Tribunale n. 1 del 1° luglio 2024, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Maurizio Gentile il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in uno alle sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) per il sig. Raffaele Pipola e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica per la società Pomigliano Calcio Femminile srl, da scontarsi nella prossima stagione sportiva e nel campionato che sarà di competenza della Società, oltre l’ammenda di € 600,00 (euro seicento//00).
I deferiti non si sono collegati e non hanno depositato o comunque trasmesso scritti e/o documenti a propria difesa. Il Tribunale si è riservato di decidere.
La decisione
Dagli atti del procedimento risulta con chiarezza in capo ai deferiti la violazione dell’art. 94 ter comma 13 NOIF, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art. 31 commi 6 e 7 CGS.
Recita infatti la norma che “il pagamento ai calciatori/calciatrici e ai preparatori atletici delle Società della LND di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva”.
Aggiungasi per completezza che i deferiti non si sono difesi, contribuendo con tale comportamento a dare sostanza alle violazioni che sono state loro ascritte.
Sulla misura delle sanzioni chiesta dalla Procura Federale, ritiene questo Tribunale che non sia accoglibile la sanzione dell’ammenda a carico della Società: tale sanzione non è prevista dall’art. 31 comma 6 CGS che, soccorrendo l’ipotesi oggetto del presente deferimento, limita la pena a uno o più punti in classifica. Ai sensi del comma 7 dello stesso articolo le persone fisiche elencate nella norma rispondono dell’illecito della società di appartenenza con la sanzione della inibizione della durata non inferiore a sei mesi.
Poiché la Società deferita è attualmente inattiva, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica andrà scontata nella prima stagione utile alla ripresa dell’attività della Società.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Raffaele Pipola, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società Pomigliano Calcio Femminile Srl, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 15 aprile 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai