F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0182/CSA pubblicata del 10 Aprile 2025 –A.S.D. Calcio Costa Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra
Decisione/0182/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0249/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0249/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Calcio Costa Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra in data 12.03.2025,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 105 dell’11.3. 2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.03.2025, il dott. Agostino Chiappiniello e uditi il calciatore Alessandro Rossi e il Segretario della società reclamante;
Sentito l'Arbitro;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Calcio Costa SSD a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Alessandro Rossi in relazione alla gara C.O.S. Sarrabus Ogliastra/Paganese Calcio 1926 SSDARL del 9.3.2025, di cui al Com. Uff. n. 105 dell’11.3. 2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara ”.
La società reclamante non nega il fatto storico ma afferma che la frase offensiva non era rivolta all’arbitro, bensì ad altro calciatore.
Chiede la concessione dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), del c.g.s., rilevando che il calciatore sanzionato è stato colpito violentemente al volto, con conseguente tumefazione di un occhio.
Conclusivamente la reclamante chiede la riduzione della sanzione irrogata.
Nel corso dell’Udienza sono stati uditi il calciatore Alessandro Rossi e il Segretario della società reclamante, nonché è stato sentito l’arbitro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, accoglie parzialmente il reclamo.
Il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, cosi testualmente recita:
“A gioco fermo, uscito per farsi medicare, ad alta voce si rivolgeva al sottoscritto dicendomi vai a fare in culo testa di cazzo ”.
Da detto referto appare fondata la qualificazione giuridica della fattispecie operata dal Giudice sportivo e la conseguente sanzione a quattro giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Alessandro Rossi, non potendo esservi dubbi né sul tenore irriguardoso dell’espressione pronunciata, né sul fatto che fosse riferita all’arbitro e non ad altri.
Tuttavia, dalla ricostruzione complessiva della vicenda, la Corte ritiene di poter trarre argomento per valutare in termini di reazione indotta dall’altrui comportamento ingiusto e dal conseguente stato di turbamento la frase sanzionata e per ridurre la squalifica da quattro a tre giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore Alessandro Rossi.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce