F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0183/CSA pubblicata del 10 Aprile 2025 –Fossano Calcio SSD a r.l.
Decisione/0183/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0258/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0258/CSA/2024-2025, proposto dalla società Fossano Calcio SSD a r.l. in data 15.03.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 105 dell’11.3.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27 marzo 2025, il dott. Agostino Chiappiniello.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Fossano Calcio SSD A.R.L ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Sebastiano Finardi dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 105 dell’11 marzo 2025, in relazione alla gara società Fossano Calcio SSD A.R.L./Oltrepò FBC del 9.3. 2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere rivolto frase irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”.
La società reclamante evidenzia che il calciatore ha assunto il comportamento censurato, solo per richiamare l’attenzione dell’arbitro sull’infortunio occorso ad un suo compagno di squadra, colpito al volto e sanguinante.
La frase profferita, tra l’altro, non aveva alcun carattere offensivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all'entità della squalifica inflitta al tesserato Sebastiano Finardi.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue:
“Poiché, a gioco fermo per intervento del massaggiatore 2 metri di fronte la panchina locale, il suddetto calciatore di riserva (sostituito al 29 2T), entrava sul TDG riferendomi tali parole: svegliati, non vedi che lo hanno colpito sul viso”.
Questa Corte ritiene che dalla disamina dei fatti e della condotta contestata, nonché delle motivazioni addotte dalla società reclamante, emerga l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al calciatore Sebastiano Finardi, il quale, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo, come è quello che nella specie ha ritenuto di infliggere il Giudice Sportivo. Infatti, seppur l'espressione proferita dall'Atleta sia disciplinarmente rilevante, non riveste carattere di offensività ma di vibrata protesta.
Dalla ricostruzione complessiva della vicenda la Corte ritiene pertanto di poter ridurre la squalifica da quattro a due giornate effettive di gara, comminando una giornata per l’espulsione e una giornata per la veemente protesta.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce