F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0185/CSA pubblicata del 10 Aprile 2025 –Martina Calcio 1947 S.S.D. A R.L.
Decisione/0185/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0251/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (Relatore)
Savio Picone – Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0251/CSA/2024-2025, proposto dalla società Martina Calcio 1947 S.S.D. A R.L. in data 14.03.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 105 dell’11.03.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.03.2025, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito il Segretario Generale Sig. Emanuele Santoruvo per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 13.3.2025, a seguito di rituale preannuncio, la società Martina Calcio 1947 S.S.D. a r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. di cui al Com. Uff. n. 105 dell’11.3.2025, con la quale le è stata comminata la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 “per avere, al termine della gara, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, fatto indebito ingresso nello spogliatoio arbitrale e, puntando il dito verso il viso del Direttore di gara, rivolto espressioni offensive e intimidatorie. Veniva allontanato solo grazie all’intervento dei Dirigenti della società locale”.
L’episodio, occorso al termine dell’incontro A.C. Francavilla Calcio – Martina Calcio disputatosi a Francavilla Fontana (BR) il 9.3.2025 e valevole per il campionato nazionale di serie D, Girone H, è stato così riferito dall’Arbitro: “A fine partita mentre eravamo negli spogliatoi, un signore con felpa e sciarpa della squadra Martina Calcio entrava nello spogliatoio aprendo la porta senza il nostro consenso e mi urlava, puntandomi il dito al viso, sei un indegno miserabile, non farti mai più vedere. Solo grazie ai dirigenti della squadra locale siamo riusciti a far uscire tale signore dal nostro spogliatoio”.
La reclamante si riporta e fa propria una lettera con la quale il proprio segretario generale dott. Emanuele Santoruvo si identifica nel soggetto indicato nel referto e si assume la responsabilità del proprio comportamento, da lui stesso definito “censurabile e meritevole di sanzione”. Il dott. Santoruvo osserva tuttavia di essere stato legittimamente presente nella zona spogliatoi, quale dirigente della società munito di regolare PASS e di essersi addirittura presentato all’Arbitro, effettivamente apostrofandolo con foga eccessiva, seppure rimanendo sull’uscio. Sottolinea peraltro la situazione di estrema confusione che si era venuta a determinare, testimoniata da alcuni errori di refertazione che erano stati successivamente corretti dall’Arbitro proprio grazie al suo intervento.
Sul presupposto dell’avvenuta identificazione del soggetto responsabile della condotta illecita, la reclamante conclude per la sostituzione dell’ammenda inflitta a proprio carico con la sanzione della squalifica per 2 mesi da infliggersi al sig. Santoruvo “come stabilito dall’art. 36 comma 2 lett. a) C.G.S.”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è fondato e può conseguentemente essere accolto.
Stante l’avvenuta, esatta identificazione nel segretario generale della società Martina Calcio dott. Emanuele Santoruvo quale soggetto effettivamente responsabile dei comportamenti descritti nel referto arbitrale, la medesima società può andare esente dalla sanzione comminatagli, nella misura in cui il provvedimento del Giudice Sportivo trova il suo logico presupposto nella riferibilità del fatto a “persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società”.
Pur non potendosi escludere in astratto, per un medesimo fatto, la cumulabilità delle sanzioni a carico sia del soggetto effettivo responsabile, sia della sua società di appartenenza (ex art. 6, comma 2, C.G.S.), ciò nondimeno nel caso di specie non si ritiene di dover comminare alcuna sanzione a carico di quest’ultima, anche in considerazione della gara giocata in trasferta e della conseguente non imputabilità alla medesima di eventuali carenze organizzative che potrebbero aver concorso alla causazione dell’evento.
All’annullamento della sanzione a carico della società, consegue la rimessione degli atti al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ai soli fini della irrogazione dei provvedimenti disciplinari a carico del tesserato dott. Emanuele Santoruvo, la cui responsabilità per l’episodio riportato dall’Arbitro nel proprio referto viene dallo stesso Dirigente riconosciuta ed ammessa.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, annulla la sanzione inflitta alla società Martina Calcio 1947 S.S.D. A R.L..
Dispone rimettersi gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza in relazione alla posizione del Segretario Generale Sig. Emanuele Santoruvo.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce