F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0186/CSA pubblicata del 10 Aprile 2025 –Sig. Mascolo Nicola
Decisione/0186/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0254/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul procedimento0254/CSA/2024-2025, proposto dal calciatore Mascolo Nicola in data 12.03.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 105 del 11.03.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.03.2025, il dott. Savio Picone;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il reclamante Nicola Mascolo chiede l’annullamento della squalifica per due giornate effettive di gara, irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, in relazione alla gara Castelfidardo / Recanatese del 9 marzo 2025.
Con la predetta decisione (Com. Uff. n. 105 dell'11 marzo 2025), il Giudice Sportivo ha squalificato il Mascolo “ per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza”.
Nella segnalazione a referto dell’assistente n. 1 si legge che “(…) richiamavo l’attenzione dell’AE Saffioti Francesco poiché il giocatore n. 52 della squadra ospite, Mascolo Nicola, calciatore di riserva, entrando in campo a gioco in svolgimento, protestava reiteratamente a seguito di una decisione arbitrale, nei confronti miei e del collega arbitro, con ampi gesti delle braccia urlando questa frase: come cazzo fai a non vedere questo rigore, svegliati!”.
Secondo il reclamante, l’arbitro e l’assistente sarebbero incorsi in una manifesta svista; egli non potrebbe essere individuato come l’autore della protesta, sanzionato ed allontanato dalla panchina della Recanatese al 37’ del secondo tempo; il video allegato al reclamo, infatti, dimostrerebbe che il calciatore espulso vestiva una tuta rossa ed un pantalone nero (divisa comune a tutti i presenti in panchina della squadra ospite); viceversa, al momento dell’espulsione il Mascolo era posizionato all’estremo della panchina, in piedi, con la divisa blu da secondo portiere; in definitiva, il Giudice Sportivo avrebbe ingiustamente sanzionato il Mascolo, indicato per errore nel referto arbitrale quale autore delle proteste, in luogo di altro calciatore della Recanatese.
Il reclamante non dà elementi circa l’identità dell’effettivo responsabile della condotta sanzionata dall’arbitro, limitandosi ad affermare che si sarebbe trattato di un calciatore della Recanatese che era stato sostituito nel secondo tempo ed era seduto in panchina.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 27 marzo 2025, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
In rito, la prova mediante immagini video sarebbe astrattamente ammissibile, ai sensi dell’art. 61, secondo comma, C.G.S., poiché risulta controversa l’identità dell’autore dell’infrazione, secondo la tesi del reclamante Nicola Mascolo.
Tuttavia, il file video mp4 allegato al reclamo non soddisfa il requisito richiesto dal Codice per l’utilizzo in giudizio, ossia la “ piena garanzia tecnica e documentale” che è condizione essenziale per l’ingresso della prova video nel processo sportivo.
Il documento all’esame del Collegio è di incerta provenienza, non è stato prodotto da emittente autorizzata alla ripresa dell’evento sportivo, non è possibile ricollegarlo con certezza alla partita tra Castelfidardo e Recanatese, è di brevissima durata (circa 23 secondi), è privo di audio, non mostra le immagini della protesta irriguardosa nei confronti dell’arbitro e dell’assistente, bensì inizia dal momento in cui l’arbitro si è già avvicinato alla panchina per individuare l’autore della condotta illecita ed espellerlo. Esso, pertanto, non può sovvertire le risultanze del referto arbitrale, su cui si è basata la decisione del Giudice Sportivo.
In assenza di ulteriori censure e deduzioni, l’inutilizzabilità del filmato determina il rigetto del reclamo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce