F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0188/CSA pubblicata del 11 Aprile 2025 –Sasso Marconi Calcio SSD ARL

 

Decisione/0188/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0266/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0266/CSA/2024-2025 proposto dalla società Sasso Marconi Calcio SSD ARL in data 15.03.2025;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 105 del 11.3.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 27 marzo 2025 tenutasi in videoconferenza il dott. Antonino Tumbiolo.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Sasso Marconi Calcio SSD ARL ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Nicolò Albieri in relazione alla gara Sasso Marconi/San Marino Calcio del 09.03.2025 (cfr. Com. Uff. n. 105 del 11.3.2025).

Il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 gare effettive, motivando così il provvedimento: “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo di un A.A.".

La società reclamante, nell'atto introduttivo del giudizio, sostiene che il calciatore si sarebbe limitato a rivolgere all'assistente dell'arbitro esclusivamente la frase "siete degli incompetenti", che, a parere della reclamante è certamente irriguardosa, ma non tale da meritare la squalifica di 4 gare e, pertanto, chiede la riduzione della sanzione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte, il 27 marzo 2025, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, ed in particolare in base a quanto riportato dall'AA1, sig. Edoardo Monelli, il quale così descrive la condotta del calciatore: "Subito dopo la notifica delle due espulsioni, ho fatto

notificare anche l'espulsione del calciatore di riserva del Sasso Marconi n. 12, sig. Albieri Nicolo in quanto si rivolgeva a me con le seguenti parole: "sei un incompetente, fai schifo" .

La Corte ritiene che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti.

Nel caso di specie, tenuto conto del referto arbitrale, si ritiene che non possa assumere rilevanza nel presente giudizio la ricostruzione dell'episodio in esame proposta dalla società reclamante senza però il supporto di alcun elemento probatorio oggettivo.

Pertanto, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati e della natura certamente irriguardosa della frase pronunciata, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Albieri Nicolò appare congrua e condivisibile, siccome pari al minimo edittale previsto dall'art. 36, comma 1, lett. a) del C.G.S. e va, quindi, confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                         Patrizio Leozappa

 

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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