F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0191/CSA pubblicata del 14 Aprile 2025 –ASD Sangiovannese 1927

Decisione/0191/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0279/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0279/CSA/2024-2025, proposto dalla società ASD Sangiovannese 1927 in data 27.03.2025,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 111 del 25.03.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 01.04.2025, il dott.  Agostino Chiappiniello e udito l'Avv. Lucio Curzi per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società ASD Sangiovannese 1927, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Salvatore Santeramo dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 111 del 25 marzo 2025, in relazione alla gara Sangiovannese 1927/Orvietana Calcio S.r.L., del 23.3. 2025.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.

La società F.C.Vigor Senigallia nega il fatto storico e, quindi, la condotta sanzionata dal giudice sportivo, evidenziando che vi è stata una normale azione di gioco e il calciatore sanzionato non ha colpito alcun avversario, allegando anche alcune riprese televisive.

Conclusivamente la società reclamante chiede la derubricazione della violazione commessa da atto violento a condotta antisportiva, con la conseguente riduzione della sanzione.

Nel corso dell’udienza è stato udito l’avv. Lucio Curzi per la reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento. In via preliminare il Collegio ritiene che il reclamo sia inammissibile relativamente alle riprese televisive allegate.

Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, cosi testualmente recita: "Commette la condotta violenta colpendo con un pugno il volto di un avversario non con forza eccessiva, con pallone in gioco, non recando danni all’avversario”.

Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione giuridica della fattispecie operata dal Giudice sportivo e la conseguente sanzione a tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Salvatore Santeramo, trattandosi di un colpo inferto al volto di un calciatore avversario con un pugno e quindi suscettibile di arrecare un danno non trascurabile.

La sanzione in esame, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati, appare congrua e condivisibile, essendo pari al minimo edittale previsto dall’art. 38,  C.G.S., e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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