FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.400/AA del 07/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RUGGERI RUSANI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 387 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola RUGGERI e Luca RUSANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Nicola RUGGERI, allenatore UEFA B – matricola n. 143438 - tesserato nella stagione 2023- 2024 per la società NUORESE CALCIO 1930 in qualità di allenatore in seconda della prima squadra partecipante al Campionato Promozione Regionale Sardegna - Girone B ed attualmente tesserato per la società ASD US Barisardo 1971 Ogliastra, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità per avere, in data 21 dicembre 2023, all’esterno degli spogliatoi dello Stadio “Frogheri” di Nuoro, esploso diversi petardi di tipo “magnum” e fornito una pistola “scacciacani” marca BBm modello p4 munita di tappo rosso, all’allenatore Rusani Luca che l’ha puntata, seppur scherzosamente, all’indirizzo del calciatore PITIRRA Simone;

Luca RUSANI, allenatore UEFA B – matricola n. 159113 - tesserato nella stagione 2023-2024 per la società NUORESE CALCIO 1930 in qualità di allenatore della prima squadra partecipante al Campionato Promozione Regionale Sardegna - Girone B, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità per avere, in data 21 dicembre 2023, all’esterno degli spogliatoi dello Stadio “Frogheri” di Nuoro, esploso diversi petardi di tipo “magnum” e puntato, seppur scherzosamente, una pistola “scacciacani” marca BBm modello p4, munita di tappo rosso precedentemente fornitagli dal sig. Ruggeri Nicola all’indirizzo del calciatore PITIRRA Simone;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Nicola RUGGERI,

Sig. Luca RUSANI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Nicola RUGGERI,

5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Luca RUSANI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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