FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.401/AA del 07/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GIURATO E LO PICCOLO TELA GIURATO C ASD C5 JANO TROMBATORE ASD CITTA’ DI ROSOLINI C5 ASD FUTURA ROSOLINI C5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 233 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Enzo GIURATO, Maikol LO PICCOLO, Giorgio TELA, Carmela GIURATO e delle società ASD CALCIO A 5 JANO TROMBATORE, ASD CITTA' DI ROSOLINI C5 e ASD FUTURA ROSOLINI C5 avente ad oggetto la seguente condotta:

Enzo GIURATO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato prima per la A.S.D. Calcio A5 Jano Trombatore prima e poi per la A.S.D. Città di Rosolini C5 (già ASD Futsal Rosolini), nonchè persona che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2023 - 2024 e 2024 – 2025, svolto la funzione di presidente della A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5 in assenza di regolare tesseramento e pur essendo già tesserato in qualità di calciatore, prima per la A.S.D. Calcio A5 Jano Trombatore e poi per la A.S.D. Città di Rosolini C5 (già ASD Futsal Rosolini);

Maikol LO PICCOLO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso permesso e comunque non impedito al sig. Enzo Giurato di svolgere, dall'11.8.2023 all'8.9.2024, la funzione di presidente della A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5 in assenza di regolare tesseramento e pur essendo quest'ultimo già tesserato in qualità di calciatore, prima per la A.S.D. Calcio A5 Jano Trombatore e poi per la ASD Città di Rosolini C5 (già ASD Futsal Rosolini);

Giorgio TELA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. per avere lo stesso permesso e comunque non impedito al sig. Enzo Giurato, dal 9.9.2024 al 15.10.2024, di svolgere la funzione di presidente della A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5 in assenza di regolare tesseramento e pur essendo quest'ultimo già tesserato in qualità di calciatore per la A.S.D. Città di Rosolini C5 (già ASD Futsal Rosolini);

Carmela GIURATO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Futura Rosolini Calcio A5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. per avere permesso e comunque non impedito al sig. Enzo Giurato, dal 16.10.2024, di svolgere la funzione di presidente della A.S.D. Futura Rosolini Calcio A5 in assenza di regolare tesseramento e pur essendo quest'ultimo già tesserato in qualità di calciatore per la A.S.D. Città di Rosolini C5 (già ASD Futsal Rosolini);

ASD CALCIO A 5 JANO TROMBATORE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Enzo Giurato così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; ASD CITTA' DI ROSOLINI C5, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Enzo Giurato così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; ASD FUTURA ROSOLINI C5, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enzo Giurato, Maikol Lo Piccolo, Giorgio Tela e Carmela Giurato, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Enzo GIURATO,

Sig. Maikol LO PICCOLO,

Sig. Giorgio TELA,

Sig. Carmela GIURATO,

Società ASD CALCIO A 5 JANO TROMBATORE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Trombatore,

Società ASD CITTA' DI ROSOLINI C5, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giorgio Modica,

Società ASD FUTURA ROSOLINI C5, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Carmela Giurato;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

5 (cinque) mesi di squalifica per il Sig. Enzo GIURATO,

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Maikol LO PICCOLO,

1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giorgio TELA,

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Carmela GIURATO,

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CALCIO A 5 JANO TROMBATORE,

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CITTA' DI ROSOLINI C5,

€ 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società ASD FUTURA ROSOLINI C5;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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