FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.406/AA del 07/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VACCA ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 368 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Marco VACCA, e della società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Marco VACCA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Football Genova Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025 fino al 23.11.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Pulcini al sig. Marco Macrillo, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Marco Vacca e Marco Macrillo all’epoca dei fatti; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Marco VACCA, ⋅ Società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco VACCA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco VACCA,
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.