FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.407/AA del 07/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LANGELLA FLEGREA PUTEOLANA SSD ARL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 438 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Marco LANGELLA, e della società FLEGREA PUTEOLANA SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:
Marco LANGELLA, all’epoca dei fatti tesserato Segretario Generale della società FLEGREA PUTEOLANA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l. (già A.S.D. Pol. Afragolese 1944), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver inviato alla Procura federale in data 13.11.2024, prima dell'udienza presso il Tribunale Federale Nazionale del 14.11.2024 relativa al procedimento 955pf23-24, una dichiarazione con la quale ha rappresentato che il Presidente del Locri era andato a trovarlo nell'albergo dove alloggiava l'Afragolese per richiedere la maglia del calciatore Reginaldo, senza ricevere alcuna minaccia, né richiesta in merito alla partita Locri-Afragolese del 17.3.2024; tale dichiarazione è in netto contrasto con quanto dichiarato dal sig. Langella in data 29.5.2024, nel corso dell'audizione relativa al procedimento 955pf23-24 nella quale, confermando il contenuto dell'esposto inviato dalla società Afragolese alla Procura federale in data 17.3.2024, aveva dichiarato che il presidente del Locri, sig. Giuseppe Mollica, si era presentato nell'albergo dove alloggiava l'Afragolese il giorno della gara Locri-Afragolese del 17.3.2024, e gli aveva rivolto le seguenti parole testuali: “ma sei sicuro di non sapere nulla, delle persone hanno parlato con degli amici di Napoli”; dopo aver mostrato al Langella un foglietto di carta che riportava il nome di “Enzuccio O’ Toro”, gli aveva riferito di voler sapere che cosa fare in quanto doveva dare riscontro a queste persone e pertanto aveva necessità di conoscere l’esito della gara; prima di congedarsi gli ha detto “a me servono i tre punti, io mi devo salvare”; ne conseguiva che le dichiarazioni rese dal Langella nell’ambito del procedimento 955 pf 23-24 sono state valutate dal Tribunale Federale Nazionale, con decisione n. 0099/TFNSD-2024-2025, “coerenti e genuine e scevre da qualsivoglia interesse personale, nonché dotate di adeguata precisione” tali da comprovare la colpevolezza del sig. Giuseppe Mollica;
FLEGREA PUTEOLANA SSD ARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta descritta nel precedente capo di incolpazione dal sig. Marco Langella all’epoca dei fatti tesserato quale segretario generale della predetta società;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Marco LANGELLA,
Società FLEGREA PUTEOLANA SSD ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Salvatore DI COSTANZO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Marco LANGELLA,
€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società FLEGREA PUTEOLANA SSD ARL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.