FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.410/AA del 10/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GIAPPICHINI SS AUDACE GALLUZZO OLTRARNO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 818 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Niccolò GIAPPICHINI, e della società S.S. AUDACE GALLUZZO OLTRARNO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Niccolò GIAPPICHINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S. Audace Galluzzo Oltrarno, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a seguito della gara Pontassieve - S.S. Audace Galluzzo Oltrarno disputata l’1.3.2025 e valevole per il girone C del campionato Under 17 Provinciali, a mezzo di una e mail inviata all’indirizzo di posta elettronica della sezione AIA di Firenze in data 1.3.2025, espresso pubblicamente giudizi lesivi dell’arbitro dell’incontro appena citato e della classe arbitrale nel suo complesso intesa;
S.S. AUDACE GALLUZZO OLTRARNO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Giappichini Niccolò;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Niccolò GIAPPICHINI,
Società S.S. AUDACE GALLUZZO OLTRARNO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Franco ANGELOZZI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Niccolò GIAPPICHINI,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.S. AUDACE GALLUZZO OLTRARNO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.