FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.411/AA del 11/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RUTA BRINDISINO SCHIATTONE ASD SAN GIACOMO CHIERI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 468 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Pietro RUTA, Francesco Luigi BRINDISINO, Massimiliano SCHIATTONE e della società ASD SAN GIACOMO CHIERI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Pietro RUTA, all’epoca dei fatti dirigente responsabile dell’attività di base tesserato per la società A.S.D. San Giacomo Chieri, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dalla Sezione 1) art. 6) “Attività di Base” e Sezione 9.6) del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2024 – 2025, nonché all’art. 34, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale dirigente responsabile dell’attività di base della società A.S.D. San Giacomo Chieri, consentito e comunque non impedito che in occasione degli incontri San Giacomo Chieri - Garino del 2.11.2024, San Giacomo Chieri - Chieri del 16.11.2024 ed Absolute La Loggia - San Giacomo Chieri del 15.12.2024, tutti valevoli per il girone “I” del torneo pulcini 2^ anno “Torino Autunno”, nonché degli incontri San Giuseppe Riva – San Giacomo Chieri del 2.11.2024, Juventus Femminile Torino - San Giacomo Chieri del 16.11.2024 e San Giacomo Chieri - Trofarello del 15.12.2024, tutti valevoli per il girone “O” del torneo pulcini 2^ anno “Torino Autunno”, partecipassero a più di una gara disputata nello stesso giorno i calciatori minori sigg.ri R.G., L.D., P.S., G.M., G.S., T.B. ed M.V. nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. San Giacomo Chieri;

Francesco Luigi BRINDISINO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. San Girolamo Chieri, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. San Girolamo Chieri in occasione dell’incontro San Giacomo Chieri - Trofarello del 15.12.2024, valevole per il girone “O” del torneo pulcini 2^ anno “Torino Autunno”, nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri G.M., G.S., T.B. ed M.V. attestando in tal modo in maniera non veridica la regolare partecipazione degli stessi nonostante avessero già giocato nello stesso giorno in occasione della gara Absolute La Loggia - San Giacomo Chieri valevole per il girone “I” dello stesso torneo;

Massimiliano SCHIATTONE, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. San Girolamo Chieri, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore, in occasione dei seguenti incontri, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. San Girolamo Chieri nelle quali è indicato il nominativo dei calciatori sigg.ri R.G., L.D., P.S., G.M., G.S., T.B. ed M.V., attestando in tal modo in maniera non veridica la regolare partecipazione degli stessi nonostante avessero già giocato nello stesso giorno in occasione dell’altra gara disputata dalla stessa compagine: San Giacomo Chieri - Garino del 2.11.2024, San Giacomo Chieri - Chieri del 16.11.2024 ed Absolute La Loggia - San Giacomo Chieri del 15.12.2024, tutte valevoli per il girone “I” del torneo pulcini 2^anno “Torino Autunno”, nonchè San Giuseppe Riva – San Giacomo Chieri del 2.11.2024, Juventus Femminile e Torino - San Giacomo Chieri del 16.11.2024, entrambe valevoli per il girone “O” del torneo pulcini 2^ anno “Torino Autunno”;

ASD SAN GIACOMO CHIERI, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Pietro Ruta, Massimiliano Schiattone e Francesco Luigi Brindisino all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Pietro RUTA,

Sig. Francesco Luigi BRINDISINO,

Sig. Massimiliano SCHIATTONE,

Società ASD SAN GIACOMO CHIERI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio Tedesco;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Pietro RUTA,

1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco Luigi BRINDISINO,

2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimiliano SCHIATTONE,

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SAN GIACOMO CHIERI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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