FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.416/AA del 14/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VACCA BELOTTI CARREA JORDAN ALAY ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 441 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco VACCA, Fabrizio BELOTTI, Maurizio CARREA, Naomi Karolain JORDAN ALAY e della società ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco VACCA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Foot-ball Genova Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Genova Calcio, omesso di provvedere al tesseramento della sig.ra Naomi Karolain Jordan Alay nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che la stessa calciatrice prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Football Genova Calcio alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Under 15 Regionale Femminile: Football Genova Calcio - Vado 1913 A.S.D. del 6.10.2024, Virtus Entella SRL - Football Genova Calcio del 12.10.2024, Football Genova Calcio - Calcio Femminile Superba del 20.10.2024 e Football Genova Calcio - Genova 1893 SPA del 27.10.2024, nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, alla calciatrice appena citata di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

Fabrizio BELOTTI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Football Genova Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Football Genova Calcio - Vado 1913 A.S.D. del 6.10.2024 e Virtus Entella SRL - Football Genova Calcio del 12.10.2024, entrambe valevoli per il campionato Under 15 Regionale Femminile, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Genova Calcio nella quale è indicato il nominativo della calciatrice sig.ra Naomi Karolain Jordan Alay, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento della stessa;

Maurizio CARREA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Football Genova Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Football Genova Calcio - Calcio Femminile Superba del 20.10.2024 e Football Genova Calcio - Genova 1893 SPA del 27.10.2024, entrambe valevoli per il campionato Under 15 Regionale Femminile, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Genova Calcio nella quale è indicato il nominativo della calciatrice sig.ra Naomi Karolain Jordan Alay, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento della stessa;

Naomi Karolain JORDAN ALAY, all’epoca dei fatti calciatrice non tesserata che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D Football Genova Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa preso parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Football Genova Calcio, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Under 15 Regionale Femminile: Football Genova Calcio - Vado 1913 A.S.D. del 6.10.2024, Virtus Entella SRL - Football Genova Calcio del 12.10.2024, Football Genova Calcio - Calcio Femminile Superba del 20.10.2024 e Football Genova Calcio - Genova 1893 SPA del 27.10.2024;

ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg. Marco Vacca, Fabrizio Belotti e Maurizio Carrea ed al cui interno e nel cui interesse la sig.ra Naomi Karolain Jordan Alay ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Marco VACCA, Sig. Fabrizio BELOTTI,

Sig. Maurizio CARREA,

Sig.ra Naomi Karolain JORDAN ALAY,

Società ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco VACCA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco VACCA,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio BELOTTI,

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio CARREA,

3 (tre) giornate di squalifica per la Sig.ra Naomi Karolain JORDAN ALAY,

€ 225,00 (duecentoventicinque/00) di ammenda e 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Under 15 Regionale Femminile SS 2025/2026 per la società ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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