FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.419/AA del 16/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PAVARESE ASD SANDRO ABATE FIVE SOCCER
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 832 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luigi PAVARESE, e della società A.S.D. SANDRO ABATE FIVE SOCCER, avente ad oggetto la seguente condotta:
Luigi PAVARESE, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 51/C5 del 27 febbraio 2025 del Comitato Regionale Campania con il quale sono stati resi noti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale relativi alla gara De Vita Soccer Benevento - Sandro Abate Five Soccer del 22.2.2025 valevole per il campionato Under 17 Regionale di Calcio a 5, a mezzo di un’intervista rilasciata alla testata giornalistica online “Sport Channel 214” e condivisa sulla piattaforma web “youtube”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della società A.S.D. De Vita Soccer Benevento;
A.S.D. SANDRO ABATE FIVE SOCCER, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascritti al proprio tesserato, Sig. Luigi Pavarese; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Luigi PAVARESE,
Società A.S.D. SANDRO ABATE FIVE SOCCER, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Maria PARRELLA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luigi PAVARESE,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SANDRO ABATE FIVE SOCCER;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.