C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 18/CSAT del 09.01.2025 – Delibera – Reclamo della società NIKE in riferimento al C.U. n. 33/AG del 12.12.2024. Gara – Nike / Academy San Nicola del 7.12.2024 – Campionato Under 17 Regionale, girone A. Squalifica sei giornate D’Urso Dario; perdita della gara; 200 euro ammenda.

Reclamo della società NIKE in riferimento al C.U. n. 33/AG del 12.12.2024. Gara – Nike / Academy San Nicola del 7.12.2024 – Campionato Under 17 Regionale, girone A. Squalifica sei giornate D’Urso Dario; perdita della gara; 200 euro ammenda.

La società Nike proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del Gst, pubblicata sul CU n. 33/Ag del 12/12/2024, con la quale veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara per entrambe le società con il risultato di 3-0 nonché con l’ammenda di euro 200.00 per la partecipazione alla rissa dei propri tesserati che comportava la sospensione definitiva della gara. La stessa Delibera, poi, disponeva per entrambe le società di disputare le prossime due gare casalinghe di Campionato a porte chiuse, con commissari di campo a loro carico, nonché prevedeva la squalifica per sei (6) giornate al calciatore D’Urso Dario della società Nike ed al calciatore Savino Salvatore della società Academy San Nicola, per partecipazione alla rissa, sanzione aggravata perché capitani, e la squalifica per quattro (4) giornate al calciatore Francischetti Luigi della società San Nicola per partecipazione a rissa. La società reclamante deduceva che il DDG era stato estremamente impreciso nel descrivere i comportamenti e le azioni antisportive poste in essere dai propri tesserati che risultavano, peraltro mai violenti. In particolare, il calciatore D’Urso Dario, in maniera casuale, preso dall’euforia della realizzazione della rete, scaraventando il pallone in aria ma mai con la intenzione di provocare o colpire qualcuno tant’è che lo stesso ricadeva sul terreno di gioco non producendo alcun effetto e negli stessi istanti, in prossimità del cerchio del centrocampo, si innescava un diverbio tra due tesserati, entrambi nella visuale del DDG che nel frattempo interloquiva con un calciatore della squadra ospite. Il DDG, pertanto, era nelle migliori condizioni di potere individuare correttamente i protagonisti di comportamenti violenti e avrebbe potuto rilevare che il calciatore D’Urso era tra i suoi compagni e senza la presenza di alcun avversario. La condotta del D’Urso, pertanto, avrebbe meritato un più lieve trattamento sanzionatorio da parte del Gst e, comunque, dovevano essere prese in considerazione le attenuanti per l’atteggiamento dei dirigenti di entrambe le squadre che si erano adoperati per scalare la rissa. Concludeva la reclamante per la riforma della decisione del Gst, con conseguenziale annullamento di tutte le sanzioni irrogate compreso la perdita della gara, ordinando la ripetizione della gara. In via subordinata, concludeva per la riduzione, secondo equità e giustizia, della squalifica inflitta al calciatore D’Urso nonché delle sanzioni accessorie come la disputa delle due prossime gare casalinghe a porte chiuse con la presenza di un commissario di campo a carico delle società. F.I.G.C. - La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il referto di gara e gli allegati nonché il reclamo così come proposto, ritiene lo stesso non meritevole di accoglimento. La descrizione dei fati, per come accaduti, risultano riportati nel referto di gara dal DDG con puntualità, chiarezza e dovizia di particolari. La decisione del Gst con i conseguenziali provvedimenti disciplinari adottati risultano, pertanto, congrui e ben motivati. Ricordando, infine, che il referto di gara costituisce fonte privilegiata.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n.33/AG del 12.12.2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

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