C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 20/CSAT del 16.01.2025 – Delibera – Reclamo della società ASD VESUVIO BOSCOTRECASE in riferimento al C.U. n. 15/GST del 11.12.2024. Gara– Asd Vesuvio Boscotrecase/Nuova Antoniana 2019 del 1.12.2024 – Campionato 2° Cat., girone G. Ripetizione della gara.
Reclamo della società ASD VESUVIO BOSCOTRECASE in riferimento al C.U. n. 15/GST del 11.12.2024. Gara– Asd Vesuvio Boscotrecase/Nuova Antoniana 2019 del 1.12.2024 – Campionato 2° Cat., girone G. Ripetizione della gara.
La società Vesuvio Boscotrecase ha proposto reclamo avverso la sanzione comminata dal Gst con C.U. n.15/Gst dell’11/12/2024 che disponeva la ripetizione della gara dell’1/12/2024, nonché l’ammenda di euro 400.00 a carico della società Vesuvio Boscotrecase esponendo che i motivi che hanno condotto il DDG ad interrompere la partita concretizzavano sostanzialmente un errore tecnico, avendo egli abbandonato il terreno di gioco, nonostante nessun calciatore avesse partecipato ad una rissa che si era svolta solo sugli spalti e senza aver richiamato i capitani delle squadre per verificare se esistevano le condizioni che effettivamente impedissero la prosecuzione della gara. Concludeva per l’accoglimento del reclamo e per la prosecuzione della gara con l’annullamento dell’ammenda, ovvero una riduzione. Presentava e depositava le controdeduzioni la società Asd Nuova Antoniana 2019 che contestava il contenuto del reclamo, insistendo per la ripetizione della gara chiedendo l’inasprimento delle ammende e, comunque, la conferma della sanzione comminata dal Gst. All’esito dell’audizione (della società Nuova Antoniana 2019) tenutasi in data 13/01/2025, dalla lettura del referto arbitrale e dagli atti e difese, la Corte evidenzia che dagli atti si evince che il Gst ha correttamente valutato l’errore tecnico del DDG che ha interrotto la gara nonostante non sussistessero le condizioni contemplate dal Codice di Giustizia Sportiva. Poiché l’art. 10, co.5 del CGS stabilisce che quando si siano verificati, nel corso della gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se ed in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara ed i fatti per cui vi è reclamo, a parere della Corte, rappresentano circostanze di carattere eccezionale non è prevista la prosecuzione della gara, le cui fattispecie sono tassativamente contemplate dall’art.33 comma 4, ma la ripetizione della gara.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n. 15/GST del 11.12.2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
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