C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 20/CSAT del 16.01.2025 – Delibera – Reclamo della società SPORTING STABIA in riferimento al C.U. n. 30/C5 del 28.11.2024. Gara– Centro Sportivo del Monte / Sporting Stabia del 24.11.2024 – Campionato C5 serie D, girone D. Perdita della gara; 500.00 euro di ammenda
Reclamo della società SPORTING STABIA in riferimento al C.U. n. 30/C5 del 28.11.2024. Gara– Centro Sportivo del Monte / Sporting Stabia del 24.11.2024 – Campionato C5 serie D, girone D. Perdita della gara; 500.00 euro di ammenda
La società Asd Sporting Stabia proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del Gst, pubblicata sul C.U. n.30/C5 del 28/11/24, con la quale veniva inflitta la penalizzazione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società con il risultato di 0-6 nonché veniva inflitta alla società reclamante l’ammenda di euro 500.00 nonché l’obbligo alla stessa della disputa delle gare casalinghe per le stagione sportiva 2024/25 a porte chiuse e la gara di ritorno si dovrà disputare in campo neutro con la presenza di quattro commissari di campo a carico della società (due per parte). La società reclamante nella impugnativa evidenziava la mancata valutazione, da parte del Gst, di un elemento decisivo come la denuncia querela sporta per i fatti accaduti nonché evidenziava che la decisione del GST era connotata da eccesso di potere sanzionatorio. Il comportamento dei tesserati della società reclamante, in altre parole, era stata caratterizzata da buona fede e la decisione del Gst non aveva tenuto conto di quanto realmente avvenuto sul campo di calcio oltre alle circostanze che hanno indotto legale rappresentante della società a sporgere la denuncia querela. Concludeva la società reclamante per l’annullamento della delibera impugnata e chiedeva, in via istruttoria, l’acquisizione di filmati e documenti relativi ai fatti posti a fondamento della decisione del Gst nonché l’audizione del DDG. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali e la documentazione allegata al referto di gara nonché il reclamo così come proposto, ritiene quest’ultimo non meritevole di accoglimento. Preliminarmente, la Corte adita rileva che il DDG è già stato sentito del Gst prima della pubblicazione della delibera per cui ritiene che non si debba procedere a nuova audizione dello stesso né è consentito acquisire filmati e/o documenti relativi ai fatti posti a fondamento della decisione del Gst. La Corte adita, pertanto, ritiene congrui i provvedimenti disciplinari adottati dal Gst che, indipendentemente da quanto accaduto circa la ferita da arma da taglio subita da un tesserato della società reclamante, trovano fondamento nella rissa che ha visto coinvolti tesserati di entrambe le società e he non consentiva la ripresa del gioco per mancanza delle condizioni ideali.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n. 30/C5 del 28.11.2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
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