C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 22/CSAT del 23.01.2025 – Delibera –
Reclamo della società FOOTBALL CLUB CASORIA in riferimento al C.U. n. 66 del 2.01.2025. Gara – Real Forio 2014 / Football Club Casoria del 23.12.2024 – Campionato Under 19, girone B. Perdita della gara.
La società Asd Football Club Casoria proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n.66/01/2025 del 2/01/2025 con la quale il Gst aveva inflitto alla società reclamante la perdita della gara per 0-3, in virtù del combinato disposto dall’art. 53, comma 2, NOIF e dell’art. 10, comma 1 CGS, nonché aveva inflitto alla stessa reclamante l’ammenda di euro 100,00 trattandosi di prima rinuncia. Deduceva la reclamante che l’assenza dei propri tesserati, e quindi la mancata disputa della gara, era stata causata dalle avverse condizioni metereologiche che non avevano consentito la partenza di collegamenti con la isola d’Ischia. Concludeva la reclamante per l’accoglimento dell’impugnativa e con il conseguente provvedimento di fissazione della data per il recupero. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il referto di gara ed il reclamo così come proposto, ritiene quest’ultimo non meritevole di accoglimento. Dalla certificazione allegata al reclamo non si evince una precisa attestazione in c u si evidenziano le cattive condizioni metereologiche e/o la sospensione dei collegamenti marittimi. La richiesta di certificazione è stata protocollata, peraltro, solo in data 7/01/2025 da persona che, sulla base del censimento della società reclamante non è tesserata per la stessa per cui non avete titolo a richiedere alcuna certificazione. Si aggiunge altresì che il DDG ha raggiunto l’isola nello stesso giorno ed in tempo utile per dirigere la gare, ed inoltre la società Football Club Casoria non ha presentato rituale preannuncio e conseguente ricorso al Gst prima della decisione di quest’ultima.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n. 66 del 2.01.2025. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.