C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 22/CSAT del 23.01.2025 – Delibera – Reclamo della società MONTEFUSCO SPINESI in riferimento al C.U. n. 48/ D.P. Napoli del 13.12.2024. Gara –Montefusco Spinesi /FS4 Academy Quarto Asd del 8.12.2024 – Campionato Under 16 – NA, girone D. Porte chiuse, ammenda 800.00 euro.
Reclamo della società MONTEFUSCO SPINESI in riferimento al C.U. n. 48/ D.P. Napoli del 13.12.2024. Gara –Montefusco Spinesi /FS4 Academy Quarto Asd del 8.12.2024 – Campionato Under 16 - NA, girone D. Porte chiuse, ammenda 800.00 euro.
La CSAT, letto il reclamo proposto dalla società Montefusco Spinesi avverso il provvedimento del Gst che deliberava la perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3 per la reclamante; l’ammenda di euro 800.00 nonché la disputa a porte chiuse di tutte le gare interne rimanenti fino a fine campionato. La reclamante rappresenta che gli episodi di violenza e minaccia posti in essere sul terreno di gioco nei confronti del Direttore di gara, vanno attribuiti, senza dubbio, alla società Montefusco Spinesi a titolo di responsabilità oggettiva. Al riguardo, a parere della Corte, il referto arbitrale presenta agli atti di causa risulta preciso e circostanziata nel descrivere i comportamenti aggressivi e deplorevoli tenuti nei riguardi del Direttore di gara durante la gara dell’8/12/24. Ed invero, come si legge nel rapporto di gara l’arbitro veniva costretto, al minuto 32 del secondo tempo di gioco, a sospendere la gara in quanto, a seguito dell’espulsione del calciatore Grillo Simone, un sostenitore della squadra di casa entrava in campo e colpiva il DDG alle spalle con una spinta violenta, provocandogli dolore localizzato alla schiena. Veniva fatto oggetto altresì, di ingiurie e minacce da parte dei tifosi locali, nel mentre tentava di raggiungere gli spogliatoi, subiva, infine forti pressioni per la restituzione dei documenti di agar, dal dirigente accompagnatore della squadra locale, sig. Pirozzi Giuseppe, il quale sottolineava più volte di svolgere la professione di finanziere. Non di poco conto risulta la circostanza secondo la quale, il direttore di gara valutava inadeguata al sicurezza della gara in quanto svoltasi senza la presenza delle forze dell’ordine. A nulla rileva, a parere di Questa Corte, la diversa e poco attendibile ricostruzione dei fatti di causa fornita dalla società reclamante, ponendosi, come noto il referto arbitrale come fonte di fonte primaria e privilegiata che, nel caso di specie, ha cristallizzato l’episodio di violenza.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n. 48/ D.P. Napoli del 13.12.2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
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