C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 22/CSAT del 23.01.2025 – Delibera – Reclamo della società ASD VICTORIA SOLOFRA in riferimento al C.U. n. 34/C5 del 12.12.2024. Gara – Rione Cicalesi / Asd Victoria Solofra del 7.12.2024 – Campionato C5 – C1, girone C. Perdita della gara, ammenda 200 euro.
Reclamo della società ASD VICTORIA SOLOFRA in riferimento al C.U. n. 34/C5 del 12.12.2024. Gara – Rione Cicalesi / Asd Victoria Solofra del 7.12.2024 – Campionato C5 - C1, girone C. Perdita della gara, ammenda 200 euro.
Con reclamo del 20 Dicembre 2024 la Asd Victoria Solofra ha impugnato la decisione del GST del 12/12/2024 (C.U. n. 34/C5 del 12.12.2024) che ha comminato alla società reclamante la punizione sportiva della perdita con il punteggio di 6-0 della gara del 7/12/24 tra Rione Cicalesi ed Asd Victoria Solofra valida per la decima giornata del campionato di calcio a 5, serie C2, girone C, nonché l’ammenda di euro 200.00 e la disputa a porte chiuse di tutti gli incontri della stagione sportiva 24/25 tra Rione Cicalesi e Victoria Solofra con due commissari di campo, la disputa a porte chiuse delle prossime due partite casalinghe con un commissario di campo a proprio carico. A sostegno dell’impugnazione la società reclamante evidenziava che la decisione del GST scaturiva da una erronea ricostruzione della dinamica dei fatti verificatisi, alla fine del primo tempo, in contrasto con quanto il Direttore di gara aveva riportato nel proprio referto. Infatti, secondo la reclamante dopo gli incidenti verificatisi e dopo che le forse di polizia, intervenute su richiesta del DDG, avevano dichiarato che potevano trattenersi per lo svolgimento del secondo tempo, a meno che non fossero state tenute ad allontanarsi per sopraggiunte esigenze di servizio, il DDG avrebbe dovuto prendere la decisione di sospendere la gara non sussistendo più secondo le condizioni per la regolare prosecuzione dell’incontro, anche perché a seguito degli incidenti del tunnel che portava agi spogliatoi tre calciatori della società reclamante erano stati aggrediti subendo danni fisici. In conclusione, la società reclamante chiedeva, per tutto quanto detto sopra, in via principale l’annullamento delle sanzioni irrogate ed in via subordinata la riduzione delle stesse. Si costituiva anche la Asd Victoria Solofra che nelle sue controdeduzioni chiedeva la conferma della decisione del Gst, in quanto il DDG aveva esclusivamente sospeso la gara a seguito della rinuncia alla sua prosecuzione ricevuta dalla società reclamante. Osserva la Corte che il reclamo non merita accoglimento. Ed invero, dal referto del direttore di gara e dai chiarimenti resi dallo stesso a seguito della convocazione di questa Corte è emersa la seguente ricostruzione della dinamica dei fatti. Alla fine del primo tempo al rientro negli spogliatoi e precisamente all’ingresso degli stessi si verificava una colluttazione fisica tra il dirigente della squadra ospite, non presente in distinta che stazionava indebitamente nella zona antistante agli spogliatoi. A seguito di ciò, sopraggiungevano due tifosi, presumibilmente, supporters del Rione Cicalesi, che si introducevano nel tunnel che portava agi spogliatoi della squadra ospitata con l’intento di aggredire gli avversari. Il DDG ha confermato che a questo punto sono anche intervenute altre persone, molte delle quali non tesserate, da parte di entrambe le società. Il Direttore di gara, per garantire la sua sicurezza si era allontanato dalla zona interessata dai disordini, e quindi ha confermato anche innanzi a Questa Corte che non ha visto quello che si è verificato nel tunnel. Quando la situazione si era rasserenata il DDG è entrato nel tunnel ed il custode gli ha aperto il suo spogliatoio. A questo punto l’arbitro aveva chiamato le forze dell’ordine che dopo pochi minuti erano intervenute e precisamente due carabinieri e tre/o quattro appartenenti alla Polizia di Stato. Successivamente, su richiesta della società ospitata l’arbitro si era portato nello spogliatoio di questa squadra e dopo aver rilevato che gli atleti avevano già dismesso la tenuta di gara e uno di essi aveva del ghiaccio sintetico sul gomito su un gomito, aveva ricevuto dal capitano della Asd Victoria Solofra una dichiarazione scritta contenente la rinuncia a proseguire la gara, non sussistendo più le condizioni perché questa potesse continuare regolarmente, anche a seguito dei danni fisici che alcuni calciatori avevano subito in precedenza dopo l’aggressione. Premessa questa ricostruzione dei fatti, va senz’altro confermata la decisione del GST. Infatti, il DDG non ha visto quello che si è verificato nel tunnel alla fine del primo tempo. Il ghiaccio sintetico riscontrato dall’arbitro sul gomito di un calciatore, come riportato sopra, non ha alcun significato perché il danno potrebbe essere stato causato alo stesso durante lo svolgimento del primo tempo della gara. Dopo gli incidenti sono intervenute le forze dell’ordine, complessivamente quattro e/o cinque tra carabinieri e poliziotti, che hanno garantito la loro presenza durante l’eventuale svolgimento del secondo tempo della gara, a meno che non fossero sopraggiunte esigenze di servizio, cioè chiamate dai rispettivi comandi più urgenti rispetto all’esigenza della loro presenza nell’impianto sportivo. Alla luce di queste considerazioni, la partita poteva sicuramente continuare e il DDG a fronte della rinuncia rilasciata dalla squadra ospitata non ha potuto fare altro che prendere atto della dichiarazione e ritenere che la partita andava conseguentemente interrotta.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n. 34/C5 del 12.12.2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
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