C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 24/CSAT del 30.01.2025 – Delibera – Reclamo della società REAL STELLA CILENTO in riferimento al C.U. n. 33/ D.P. Salerno del 9.01.2025. Gara – Spes Ascea / Real Stella Cilento del 5.01.2025 – Campionato 3° Categoria – SA, girone D.

Reclamo della società REAL STELLA CILENTO in riferimento al C.U. n. 33/ D.P. Salerno del 9.01.2025. Gara – Spes Ascea / Real Stella Cilento del 5.01.2025 – Campionato 3° Categoria - SA, girone D.

Ripetizione della gara La società Real stella Cilento proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera, pubblicata sul CU n.33/d.p. Salerno del 9/1/25, con la quale il Gst aveva disposto la ripetizione della gara per causa di forza maggiore. Deduceva la società reclamante che la Asd Spes Ascea dichiarava che era stata informata della indisponibilità del campo solo il giorno antecedente alla disputa della gara (4/1/25) quando, invece, le ordinanze sindacali che autorizzava lo svolgimento di una manifestazione presso lo stadio dove si sarebbe dovuta svolgere la partita, era stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comun di Ceraso in data 2/1/25, pertanto, in tempo utile per reperire un altro campo da gioco. Concludeva la società reclamante per la revoca della delibera impugnata, per l’accoglimento del reclamo nella parte in cui si prevedeva la vittoria a tavolino in favore della Asd Real Stella Cilento alla luce dell’obbligo della società ospitante di garantire la disponibilità del campo di gioco e , in caso di impedimenti, di attivarsi tempestivamente per trovare soluzioni alternative. La CSAT, letti il referto di gara, la documentazione ad esso allegata, ed il reclamo così come proposto, e le controdeduzioni, della società Asd Spes Ascea, ritiene l’impugnativa meritevole di accoglimento. Dall’esame della documentazione, la Corte adita rileva che la delibera sindacale, che disponeva lo svolgimento di una manifestazione sul terreno di gioco dove doveva avere luogo la gara in oggetto, era stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 2/1/2025 è in tempo utile, pertanto, per la società ospitante al fine di reperire altro campo. Inoltre, dagli atti non si evince né si rileva che seppure la società ospitante fosse venuta a conoscenza della manifestazione il giorno antecedente quella fissata per la disputa della gara, nulla ha comunicato a mezzo pec alla Delegazione di Salerno, organizzatrice del Campionato. Rilevato, pertanto che la squadra ospitante ha l’obbligo di garantire la disponibilità del campo di gioco e, in caso di impedimenti, deve attivarsi tempestivamente per trovare soluzioni alternative.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, e per l’effetto revoca la delibera pubblicata sul C.U. n. 33/ D.P. Salerno del 9.01.2025; infligge la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 in favore della Società Real Stella Cilento, ex art.10 comma 1 CGS. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

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