C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 24/CSAT del 30.01.2025 – Delibera – Reclamo della società PROTOPISANI SOCCER in riferimento al C.U. n. 17/GST del 18.12.2024. Gara – Protopisani Soccer / Real San Giovanni del 8.12.2024 – Campionato 2° Categoria, girone B. Perdita della gara Protopisani Soccer.

Reclamo della società PROTOPISANI SOCCER in riferimento al C.U. n. 17/GST del 18.12.2024. Gara – Protopisani Soccer / Real San Giovanni del 8.12.2024 – Campionato 2° Categoria, girone B. Perdita della gara Protopisani Soccer.

La società Asd Protopisani Soccer proponeva reclamo avverso la delibera, pubblicata sul CU n.17/GST del 1/2/2024, con la quale il Gst, accogliendo il ricorso della società Real San Giovanni, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 alla società ASD Protopisani Soccer nonché la squalifica del calciatore Mancuso Salvatore della società Asd Protopisani Soccer per 1 giornata e l’ammenda di euro 600.00 alla medesima società perché tutti i calciatori in campo, con il loro atteggiamento. Costringevano il DDG e revocare l’espulsione comminata ad un loro compagno di squadra. Deduceva la società reclamante che il provvedimento del GST appariva contradittorio nella motivazione rispetto a quanto evidenziato nella premessa e che, comunque, la gara era terminata nella piena regolarità. Il DDG, infatti, a dire della reclamante, non aveva subito alcuna minaccia né alcuna pressione da parte dei tesserati della società reclamante al momento della espulsione del calciatore Mancuso Salvatore. Concludeva la reclamante per accertare e dichiarare un errore tecnico del DDG, per non avere fatto allontanare del terreno di gioco il calciatore espulso ordinato la ripetizione della gara e la revoca dell’ammenda per euro 600,00 inflitta alla società; in via subordinata, la reclamante chiedeva omologarsi la gara con il punteggio conseguito sul campo di 3-1 a favore della stessa revocando sia l’ammenda di euro 600.00 inflitta alla società sia la squalifica di una giornata inflitta al sig. Mancuso Salvatore. Ancora in via più gradata e nella ipotesi di rigetto del reclamo, chiedeva di infliggere alla società una ammenda di importo non superiore ad euro 200.00. La società Asd Real san Giovanni faceva pervenire delle controdeduzioni evidenziando la infondatezza delle argomentazioni dedotte dalla società avversaria e concludeva per il rigetto del reclamo. La CSAT, letti gi atti ufficiali le documentazioni allegato, il reclamo e le controdeduzioni, preliminarmente rileva che la società Asd Protopisani Soccer non ha notificato alla controparte il preannuncio di reclamo o comunque non ha prodotto prova della ricevuta di avvenuta consegna del suddetto preannuncio e nulla precisa circa la tassa di accesso alla Giustizia Sportiva né da prova del versamento dello stesso, violando quanto disposto dall’art. 76 CGS, comma 2.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, e per l’effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n. 17/GST del 18.12.2024. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

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