C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 28/CSAT del 13.02.2025 – Delibera – Reclamo della società GRUPPO GIOVANI BANZANO in riferimento al C.U. n. 23/D.P. Avellino del 9.01.2025. Gara – Sperone / Gruppo Giovani Banzano del 24.11.2024 – Campionato 3° Categoria – AV – girone A. Perdita della gara.

Reclamo della società GRUPPO GIOVANI BANZANO in riferimento al C.U. n. 23/D.P. Avellino del 9.01.2025. Gara – Sperone / Gruppo Giovani Banzano del 24.11.2024 – Campionato 3° Categoria - AV - girone A. Perdita della gara.

Con reclamo trasmesso a mezzo pec del giorno 17 gennaio 2025, preannunciato il 10 gennaio 2025 la società reclamante ha impugnato la delibera pubblicata con C.U. n. 23 del 9.1.2025 con cui il GST ha deciso “in applicazione dell’art. 10 CGS, di infliggere alla soc. G.G. Banzano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; la penalizzazione di 1 punto in classifica, nonché l’ammenda di euro 100 per recidività in art. 10 CGS; di sanzionare con n. 3 giornate di squalifica il calciatore Giaquinto Matteo; di inibire il dirigente De Girolamo Loris fino al 3.2.2025” per aver la società reclamante fatto partecipare alla gara il giocatore Giaquinto Matteo, nato il 14 marzo 2001, pur non essendo tesserato. La reclamante chiede l’annullamento della delibera con la conferma del risultato di gara di 2 a 0 a suo favore conseguito sul campo ovvero, in subordine, la ripetizione della gara.

A sostegno del reclamo la società deduce che nel “rapportino di gara” (rectius distinta) consegnato dall’arbitro alle società si riportava che in campo al 14.mo minuto del secondo tempo fosse entrato il n. 13 Cappa Gerardo e non il 16 Giaquinto Antonio, come riportato invece dal referto di gara. La corte reputa l’impugnativa della reclamante, fra l’altro parziale poiché non impugna l’inibizione del dirigente, non meritevole di accoglimento dal momento che, nel referto di gara (che costituisce unica fonte di prova), il DDG chiarisce di essersi accorto, al termine della gara, che il giocatore entrato in campo al 14.mo minuto del secondo tempo al posto di Vietri Emilio era certamente il giocatore Matteo Giaquinto che, però, aveva indossato la maglia n. 13 anziché quella riportata nella distinta n. 16. Inoltre il DDG riportava nel referto di essere certo che fosse entrato in campo il calciatore Giaquinto Matteo da lui conosciuto personalmente, che i compagni di squadra chiamavano Matteo Giaquinto il n. 13 e che non vi erano in distinta altri calciatori con il nome Matteo. Infine il GST aveva anche convocato, invano, i calciatori Matteo Giaquinto e Gerardo Cappa per ascoltarli in confronto con il DDG al fine di procedere all’audizione per approfondimenti istruttori con eventuale riconoscimento dei due calciatori. L’assenza e il rifiuto implicito dei calciatori al confronto con il DDG viola i principi di lealtà sportiva e viene valutato negativamente da codesta corte.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di non accogliere il reclamo, e per l’effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 23/D.P. Avellino del 9.01.2025. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

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