C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 30/CSAT del 20.02.2025 – Delibera – Reclamo della società PUTEOLI REAL NORMANNA in riferimento al C.U. n. 80 del 6.02.2025. Gara – Nola 1925 SSd Arl / Puteoli Real Normanna del 2.02.2025 – Campionato Eccellenza, girone A. Squalifica quattro gare Orefice Cristian.

Reclamo della società PUTEOLI REAL NORMANNA in riferimento al C.U. n. 80 del 6.02.2025. Gara – Nola 1925 SSd Arl / Puteoli Real Normanna del 2.02.2025 – Campionato Eccellenza, girone A. Squalifica quattro gare Orefice Cristian.

La società Asd Puteoli Real Normanna proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica per 4 giornate inflitta al calciatore Orefice Cristian dal GST e pubblicata sul C.U. n. 80 del 6/02/2025. La reclamante deduceva la manifesta contraddittorietà; sproporzionalità ed illogicità del provvedimento adottato dal Gst dal momento che il calciatore era stato oggetto di provocazione da parte di soggetto non identificato in distinta ma riconducibile alla soc. Nola 1925 SSSDarl, mentre punisce con la squalifica di solo una giornata il sig. Bassolino Raffaele della società Nola 1925 SSDarl senza applicare l’aggravante della mass confrontation. Il sig. Orefice Cristian si sarebbe solo difeso da un’aggressione, condotta, questa, ben diversa da una reazione violenta nei confronti di un avversario per la quale, di solito, è prevista la squalifica per due giornate. Concludeva la reclamante per l’assenza, nella fattispecie, della cosiddetta mass confrontation e della congrua sanzione per cui chiedeva l’annullamento della sanzione ed, in via subordinata la riduzione della squalifica a due giornate. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il referto di gara, la documentazione ad essa allegata ed il reclamo così come proposto ritiene quest’ultimo non meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto di gara, che costituisce fonte privilegiata, il DDG con chiarezza, evidenzia che il calciatore Orefice Cristian, sebbene provocato con espressione offensiva, attingeva con uno schiaffo ciascuno un calciatore avversario ed un dirigente della società avversaria e la sanzione disciplinare applicata appare congrua.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 80 del 6.02.2025. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva versato.

 

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