C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 30/CSAT del 20.02.2025 – Delibera – Reclamo della società DURAZZANO CALCIO in riferimento al C.U. n. 23/GST del 22.01.2025. Gara – Cervus 22 / Durazzano Calcio del 11.01.2025 – Campionato 1° Categoria – girone D. Gara confermata 1-1.

Reclamo della società DURAZZANO CALCIO in riferimento al C.U. n. 23/GST del 22.01.2025. Gara – Cervus 22 / Durazzano Calcio del 11.01.2025 – Campionato 1° Categoria - girone D. Gara confermata 1-1.

La società Asd Durazzano Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del GST, pubblicata sul C.U. n.23/GST del 22/01/2025., con la quale veniva rigettato il ricorso della società Asd Durazzano Calcio e, conseguentemente omologava la partita con il risultato conseguito sul campo di 1-1. La società reclamante deduceva che il calciatore Desiato Michele, nato a Maddaloni, matricola FIGC 4410987, che aveva preso parte alla gara, risultava per la società Cervus 22 a partire dal 15/1/25 e pertanto, essendo la gara disputatasi il 11/1/25, il calciatore non aveva titolo.. Concludeva la reclamante per l’accoglimento del reclamo e, conseguentemente, con la richiesta della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 da infliggersi alla società Cervus 22. La società Cervus 22 faceva pervenire nei termini delle controdeduzioni con le quali eccepiva che la società reclamante non aveva provveduto a versare la tassa di accesso alla giustizia sportiva e concludeva per il rigetto del reclamo e per la conferma della delibera impugnata essendo, peraltro, il calciatore regolarmente tesserato. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti il referto di gara, il reclamo così come proposto e le controdeduzioni della soc. Cervus 22, ritiene il ricorso fondato. Dall’esame delle certificazioni pervenute dall’ufficio tesseramento competente, è emerso che il calciatore Desiato Michele, nato a Caserta il giorno 13.04.2001, matr. FIGC 6932099, identificato in distinta con C.I. n. CA64241EI, rilasciata dal Comune di Caserta, è in posizione irregolare, in quanto il calciatore Desiato Michele, come da C.I. n.CA64241EI allegata è nato a Maddaloni il 13.04.2001 con matricola FIGC n.4410987, tesserato per la società Cervus 22 con decorrenza 15/1/2025 non presente in distinta. Inoltre va disattesa la circostanza della società Cervus 22 essendo stata esibita la ricevuta del bonifico effettuato, di accesso alla giustizia sportiva.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l’effetto: annulla la delibera del Gst, pubblicata sul CU n.23/GSt del 22/0/2025, ed infligge alla società Cervus 22 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 in favore della società Durazzano Calcio; infligge alla società Cervus 22 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica, nonché l’ammenda di euro 150.00 per aver consentito di prendere parte alla gara un calciatore non tesserato; squalifica il calciatore Desiato Michele matr. 6932099, per due (2) giornate di squalifiche; inibisce il dirigente della società Cervus 22, sig. Ferrante Giovanni, che ha provveduto a sottoscrivere la distinta, sino a tutto il 20/03/2025; dispone restituirsi alla società Durazzano Calcio le tasse di accesso alla giustizia sportiva, relative sia il ricorso di primo grado e sia quella del reclamo innanzi a Questa Corte; dispone non trasmettere gli atti alla procura Federale per le opportune determinazioni. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva versato.

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