C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 32/CSAT del 27.02.2025 – Delibera – Gara – Atletico San Gregorio / Rocchese del 25.01.2025 – Campionato Promozione – girone D. Squalifica otto gare sigg.ri Russo Luca – Garofalo Alessio.

Gara – Atletico San Gregorio / Rocchese del 25.01.2025 – Campionato Promozione - girone D. Squalifica otto gare sigg.ri Russo Luca – Garofalo Alessio.

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentiti il DDG e l’AA2, rileva che il medesimo va rigettato. Le audizioni del DDG e dell’AA2, hanno senza alcun dubbio, confermato quanto da loro riportato nel referto di gara e nella segnalazione dell’assistente contenuta nel referto stesso: cioè che al termine della gara il calciatore n.1 della società reclamante, Russo Luca, si avvicinava all’assistente numero 2 con fare minaccioso “testa contro testa” e, una volta espulso dal direttore di gara, con due mani spingeva l’assistente n.2 facendolo cadere a terra, provocandogli un lieve mal di schiena. Nella sua audizione il DDG ha anche riferito di non essere stato presente al momento della spinta da parte del calciatore n.1 della società reclamante e di aver visto soltanto l’assistente numero 2 a terra, che aveva provveduto a tranquillizzare invitandolo a seguirlo nello spogliatoio. A domanda il DDG ha, infine, riferito di non aver detto al suo assistente di non fare sceneggiate e di alzarsi, ma di aver sentito questi commenti da alcuni calciatori della squadra Atletico San Gregorio. La sanzione inflitta dal Gst è congrua per quanto sopra esperito, come pure appare congrua la sanzione inflitta al calciatore Garofalo Alessio per aver colpito al termine della gara al tendine d’ Achille con una pallonata il DDG. Né ha valore il rapportino firmato a fine gara dal DDG e i dirigenti accompagnatori delle due squadre in cui non risulta l’espulsione di Garofalo Alessio, in quanto il rapportino di fine gara non è un atto ufficiale, e nel referto di gara, fonte privilegiata, è precisato che il calciatore Garofalo Alessio, dopo aver colpito con una pallonata il DDG, si toglieva la maglietta per non farsi identificare, ma veniva riconosciuto da quest’ultimo e veniva espulso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di non accogliere il reclamo e per l’effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 78 del 30.01.2025. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

 

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