C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 34/CSAT del 06.03.2025 – Delibera – Gara – Bonea / Falchi Cautano del 9.02.2025 – Campionato 3° categoria BN – girone B. Squalifica fino 15/05/2025 sig. D’Amelio Domenico.

Gara – Bonea / Falchi Cautano del 9.02.2025 – Campionato 3° categoria BN - girone B. Squalifica fino 15/05/2025 sig. D’Amelio Domenico.

Il sig. D’Amelio Domenico, nella qualità di dirigente della società Bonea, proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della inibizione/squalifica fino a tutto il 15/05/2025 adottate dal Gst e pubblicata sul C.U. n.29 del 13/02/2025. Il reclamante, a mezzo proprio difensore, fondava il reclamo sulla erronea ed apodittica decisione da parte del Gst individuando la eccessiva severità e gravosità della sanzione irrogata nonché la errata e/o mancata individuazione nella normativa applicabile al caso de quo e la mancata valutazione ed applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della pena e del combinato disposto degli art. 13, comma 2 e 16 , comma 1 CGS. Concludeva il reclamante per l‘ accoglimento del reclamo riducendo la sanzione della inibizione/squalifica al presofferto ed, in via subordinata, chiedeva la riduzione della sanzione a mesi 1, ex art. 39, comma 3, CGS. In via più gradata, il reclamante chiedeva la riduzione della inibizione/squalifica a 45 giorni o a mesi due, ex art 36, comma 2, lettera a CGS. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene il reclamo meritevole di accoglimento. Dall’esame del referto di gara, che costituisce fonte privilegiata, si rileva che il DDG evidenzia che al termine della gara il dirigente D’Amelio Domenico, nel mentre andava a posare le bandierine dei calci d’angolo, si avvicinava allo spogliatoio dell’arbitro e vedendo che stava compilando il referto di fine gara, invitava lo stesso a togliere qualcosa. Il DDG continua nella motivazione evidenziando che il dirigente sicuramente si riferiva ai provvedimenti disciplinari adottati durante la gara. La sanzione adottata dal DDG, estremamente gravosa e severa anche perché la deduzione che il dirigente con la frase “mi raccomando toglici qualcosa” si riferisse ai provvedimenti disciplinari adottati durante la gara appare un riferimento del DDDG tant’è che lo stesso usa il termine “ovviamente”; si rileva altresì, che la società, per la quale il sig. D’Amelio Domenico è dirigente, aveva vinto la gara con il punteggio di 3-0 pertanto lo stesso non aveva motivi validi per porre in essere un comportamento ingiurioso da giustificare la sanzione adottata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce l’inibizione al sig. D’Amelio Domenico fino 30/03/2025 Dispone restituirsi, il contributo di accesso alla giustizia sportiva versato.

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