C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 38/CSAT del 20.03.2025 – Delibera – Reclamo della società GIFFONI SALVATORE ANSELMO in riferimento al C.U.n.1/GST D.P.SALERNO del 22.01.2025. Gara – Ogliarese / Giffoni S. Anselmo del 15.12.2024 – Campionato Under 15 del. -Sa- – girone B. Confermato risultato sul campo 6-1.
Reclamo della società GIFFONI SALVATORE ANSELMO in riferimento al C.U.n.1/GST D.P.SALERNO del 22.01.2025. Gara – Ogliarese / Giffoni S. Anselmo del 15.12.2024 – Campionato Under 15 del. -Sa- - girone B. Confermato risultato sul campo 6-1.
La società Asd Giffoni S. Anselmo proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul n.1/GST del 22/1/25 con la quale il GST aveva confermato il risultato della gara conseguito sul campo di 6-1 a favore della società Ogliarese confermando, altresì, tutti i provvedimenti disciplinari già adottati in precedenza e pubblicati sul CU n. 28 del 19/12/2024. Deduceva la società reclamante che l’arbitro aveva proceduto al riconoscimento pre-partita dei calciatori della squadra avversaria utilizzando, come documento, le fotocopie delle tessere provvisorie FIGC e no gli originali delle stesse. Inoltre, avendo il sentore che alla gara, nelle fila della società Ogliarese, avessero partecipato calciatori fuori-quota (o comunque più grandi) per il campionato Under 15, la società reclamante deduceva che al termine della gara i propri dirigenti invitavano il DDG ad effettuare un nuovo riconoscimento ma tale richiesta non sortiva effetto alcuni; anzi, recatosi nello spogliatoio della squadra avversaria, l’arbitro constatava che quasi tutti i calciatori avevano lasciato il campo sportivo. Concludeva, pertanto, la reclamante che la gara non poteva essere omologata con il risultato conseguito sul campo dal momento che il riconoscimento dei calciatori era stato effettuato non in modo regolare né era stato possibile effettuarlo al termine della gara. La circostanza che i calciatori della società Ogliarese avevano lasciato lo stadio con tutta fretta, lasciava intuire, a detta della reclamante, che gli stessi non fossero in regola e temevano un nuovo riconoscimento. La CSAT, letti gli atti ufficiali, il reclamo così come proposto, sentita la società reclamante e convocato il DDG al fine di fornir ulteriori chiarimenti, ritiene la impugnativa non meritevole di accoglimento. In sede di audizione, in particolare, il DDG precisava che il riconoscimento dei calciatori della squadra dell’Ogliarese, veniva effettuato utilizzando le tessere provvisorie a colori emesse dalla FIGC, estratte dal proprio portale societario, che Questa Corte he esibito in visione allo stesso. Precisava, altresì, che si recava presso gli spogliatoi della società Ogliarese, su richiesta della dirigenza della società reclamante, dopo circa quaranta minuti dalla conclusione della gara ma poteva costatare che la quasi totalità dei calciatori aveva lasciato lo stadio. La Corte adita, alla luce, quindi, delle documentazioni prodotte agli atti e delle dichiarazioni rese dal DDG in sede di audizione, ritiene che il riconoscimento dei calciatori era stato effettuato regolarmente e la circostanza che, dopo circa quaranta minuti dal termine della gara, i calciatori della società Ogliarese avevano lasciato lo stadio, non può essere invocata per provare che gli stessi fossero in posizione irregolare perché fuori quota viziando così l’intera gara. I quaranta minuti trascorsi dal termine della gara, appaiono, a parere di Questa Corte, congrui per effettuare la doccia, rivestirsi in abiti borghesi e lasciare l’impianto.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di non accogliere il reclamo e per l’effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 1/GST D.P. SALERNO del 22.01.2025, della perdita della di 6-1 ottenuto sul terreno di gioco. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.
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