C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 40/CSAT del 27.03.2025 – Delibera – Reclamo della società ASD REAL DUGENTA CALCIO in riferimento al C.U. n. 33/D.P. BN del 13.03.2025. Gara – Valle Telesina Asd / Asd Real Dugenta Calcio del 8.03.2025 – Campionato 3° Categoria, BN. Ammenda euro 150,00; squalifica 4 gare Mboup Fallou.

Reclamo della società ASD REAL DUGENTA CALCIO in riferimento al C.U. n. 33/D.P. BN del 13.03.2025. Gara – Valle Telesina Asd / Asd Real Dugenta Calcio del 8.03.2025 – Campionato 3° Categoria, BN. Ammenda euro 150,00; squalifica 4 gare Mboup Fallou.

La società Asd Real Dugenta Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di euro 150.00 inflitta alla reclamante nonché alla squalifica di quattro gare al calciatore Mboup Fallou e alla squalifica per due gare al calciatore Gisondi Giuliano, pubblicate sul CU n.33/dp Benevento del 13/3/2025. Deduceva la reclamante, a mezzo proprio difensore, che l’impugnativa andava accolta attesa la genericità delle motivazioni riportate dal DDG nel referto e conseguentemente quelle riportate dal Gst. In particolare la reclamante contestava la omessa motivazione della sanzione inflitta dal gst con violazione dell’art.44, comma 1 Cgs al calciatore Gisondi Giuliano nonché la mancata proporzionalità di quella irrogata al calciatore Mboup Fallou rispetto alla sanzione adottata nei confronti del Gisondi. Relativamente alla ammenda di euro 150.00 la reclamante evidenziava che erano proprio i dirigenti della stessa ad informare il DDG della massiccia presenza di persone non autorizzate, e riconducibili alla squadra avversaria, sul terreno di gioco e nello spazio antistante gli spogliatoi. Concludeva la reclamante per l’annullamento della sanzione disciplinare adotta nei confronti del calciatore Gisondi Giuliano, per l’annullamento o diminuzione della sanzione disciplinare adottata nei confronti del calciatore Mboup Fallou e per l’annullamento o diminuzione della sanzione dell’ammenda inflitta alla società reclamante. La Corte Sportiva d’Appello territoriale, letti il referto di gara ed il reclamo così come proposto ritiene la impugnativa meritevole di parziale accoglimento. Preliminarmente la Corte evidenzia che l’art.137, comma 3, lettera a, le squalifiche per due giornate o a termine fino a 15 giorni non sono reclamabili per cui se ne deduce che la sanzione disciplinare adottata nei confronti del calciatore Gisondi Giuliano sia da confermare. Appare da confermare anche la sanzione disciplinare della squalifica per quattro giornate inflitta al calciatore Mboup Fallou attesa che la stessa è congrua rispetto ai fatti commessi e descritti dal DDG nel referto di gara che costituisce fonte privilegiata. La sanzione dell’ammenda di euro 150.. non appare, invece, congrua e deve essere rapportata esclusivamente al comportamento scorretto ed antisportivo dei tesserati che hanno partecipato alla rissa e/o hanno posto in essere comportamenti da sanzionare secondo quanto disposto dal CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto, riduce l’ammenda inflitta alla società Asd Real Dugenta ad euro 100,00; conferma le squalifiche ai danni di Mboup Fallou di quattro gare e Gisondi Giuliano di due gare. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

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