C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 43/CSAT del 03.04.2025 – Delibera – Reclamo della società SANITA UNITED 2019 in riferimento al C.U. n. 32/GST del 25.03.2025. Gara- Sanita United 2019 / Isola Di Procida del 23.03.2025 – Campionato 1° Categoria – girone B. Perdita della gara.
Reclamo della società SANITA UNITED 2019 in riferimento al C.U. n. 32/GST del 25.03.2025. Gara- Sanita United 2019 / Isola Di Procida del 23.03.2025 – Campionato 1° Categoria - girone B. Perdita della gara.
ASD Sanità United 2019 ha proposto reclamo ed impugnazione avverso la decisione del GST pubblicata su Comunicato Ufficiale n. 32 / GST del 25. Marzo 2025 che , in accoglimento del ricorso proposto dalla Isola di Procida , le aveva inflitto la perdita della gara del 23.3.2025 con il risultato di O – 3 in favore della ricorrente Isola di Procida e l’ammenda di € 80,00: tanto per avere la ASD Sanità United 2019 nel corso della gara Campionato I Categoria Girone B, effettuato numero 6 sostituzioni in luogo delle 5 previste, come emerso dal referto arbitrale. L’odierna reclamante eccepisce che l’originario reclamo proposto dalla ASD Procida , poi accolto dal GST , era stato inviato da una pec non ufficiale nel database del portale unico Figc (segnatamente procidacalcio@pec.it mentre il reclamo era stato inviato da altra pec athleticpanza@pec.it) e che, inoltre, la sesta sostituzione era stata effettuata nei minuti di recupero del secondo tempo allorquando il risultato era già fissato sul 4-0 e , pertanto , del tutto ininfluente sull’andamento tecnico o sul risultato della gara definitivamente in favore della ASD Sanità United 2019. La Corte, esaminati gli atti, osserva quanto segue: la reclamante si duole dell’invio dell’originario reclamo da una pec non coincidente con le risultanze del data base del portale unico Figc. Tale censura, dalla quale scinderebbe, a suo dire, la nullità (rectius: inammissibilità dell’originario ricorso della Isola di Procida) del gravato provvedimento del GST , è infondata . Come si evince dalla pec introduttiva del ricorso al GST , il ricorso è stato formalizzato ad istanza della ASD Isola di Procida matricola 920553 , nella persona del vice presidente Polito Vitaliano, da una pec che, seppure non coincidente con quella risultante in capo alla ASD Isola di Procida, ne consente diretta riconducibilità alla originaria reclamante. La circostanza afferente alla pec di trasmissione del ricorso è del tutto irrilevante e non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso se esso ha raggiunto il suo scopo (cioè è pervenuto all'organo di giustizia sportiva e ha consentito l'avvio del procedimento, come nella fattispecie) e se è pacificamente riconducibile , come innanzi precisato, alla originaria reclamante. Risulta dal referto arbitrale, passando al secondo motivo di appello, la sesta sostituzione, come peraltro confessato dalla odierna reclamante, in luogo delle cinque previste.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di non accogliere il reclamo e per l’effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 32/GST del 25.03.2025. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
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