C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 45/CSAT del 10.04.2025 – Delibera – Reclamo della società F.C. ACADEMY VILLA DI BRIANO in riferimento al C.U. n. 34/D.P. Caserta del 3.04.2025. Gara – FC Academy Villa di Briano / Andreolona Sport del 30.03.2025 – Campionato 3° Categoria – Play off. Perdita della gara.

Reclamo della società F.C. ACADEMY VILLA DI BRIANO in riferimento al C.U. n. 34/D.P. Caserta del 3.04.2025. Gara – FC Academy Villa di Briano / Andreolona Sport del 30.03.2025 – Campionato 3° Categoria – Play off. Perdita della gara.

Avverso la decisione del Gst D.P. Caserta pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 34 del 3/4/2025, faceva reclamo la società FC Villa di Briano. Più in particolare con detto comunicato il Gst comminava la punizione sportiva della perdita della gara per la società ricorrente, col punteggio di 3-0 e la squalifica fino al 3/4/2027 nei confronti del sig. Grimaldi Vincenzo. Tutto ciò per avere il calciatore Grimaldi Vincenzo, nel corso della gara in oggetto, sferrato un violento colpo sul viso al DDG, in seguito alla propria espulsione. Si rappresenta che le stessa sera del 30/3/2025 il DDG si faceva refertare c/o il Pronto Soccorso di Aversa dove gli veniva riconosciuta una prognosi di giorni 3. Nel reclamo sostanzialmente la società Academy Villa di Briano contestava il contenuto del referto del DDG, che comunque costituisce fonte privilegiata di prova. Sul punto si rappresenta che non è stato necessario sentire il DDG tanto è chiaro e dettagliato nel referto di gara. Orbene rappresenta Questa Corte che il fenomeno delle aggressioni fisiche nei confronti degli arbitri, spesso peraltro ragazzi giovanissimi, merita totale censura e massima attenzione. Non sono nuove notizie provenienti da molti campi in cui si apprendono di lesioni e aggressioni posti in essere in danno dei DDG. Non essendoci motivi per dubitare della ricostruzione riportata nel referto dal DDG rigetta il reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 34/D.P. Caserta del 3.04.2025. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

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