C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 45/CSAT del 10.04.2025 – Delibera – Reclamo della società MONTE CALCIO CLUB 2023 in riferimento al C.U. n. 33/GST del 26.03.2025. Gara – Montecalcio Club 2023 / Virtus Afragola Soccer del 22.03.2025 – Campionato Eccellenza- girone A. Omologato risultato sul campo 2-1.

Reclamo della società MONTE CALCIO CLUB 2023 in riferimento al C.U. n. 33/GST del 26.03.2025. Gara – Montecalcio Club 2023 / Virtus Afragola Soccer del 22.03.2025 – Campionato Eccellenza- girone A. Omologato risultato sul campo 2-1.

Con reclamo del 29 Marzo 2025, la A.S.D Monte Calcio Club 2023, in persona del presidente pro tempore, impugnava la decisione del GST, comunicato ufficiale numero 33/GST del 26 Marzo 2025, mediante la quale veniva rigettata la richiesta della punizione sportiva della perdita della gara per il Football club Frocalcio per avere quest'ultima impiegato nella gara del 16 Marzo 2025 un calciatore Marrazzo Luigi (8 Febbraio 2007) in posizione irregolare. A sostegno del reclamo la società A.S.D Monte Calcio Club 2023 deduceva principalmente che il GST non si era uniformato al principio di diritto stabilito dal Collegio di garanzia del CONI con la decisione n. 17/2025. I fatti in oggetto del reclamo sono pacifici e possono essere, in un ultima analisi, cosi sintetizzati. Il calciatore Marrazzo Luigi partecipante al campionato under 19 della società Football club Frocalcio nella stagione sportiva odierna 2024-2025 veniva espulso nel corso di una gara del 10 Marzo 2025 e veniva squalificato per una gara effettiva in data 13 Marzo 2025 con comunicato ufficiale n. 90/25. La squalifica irrogatagli nella decima giornata di ritorno nel campionato under 19 regionale non poteva dallo stesso essere scontata nella giornata seguente, in quanto l'undicesima giornata di ritorno del campionato regionale Juniores, prevista per il 16 Marzo 2025, non veniva disputata dalla società di appartenenza del Marrazzo, perché questo osservava un turno di riposo, in quanto la società Procida Football, che avrebbe dovuto affrontare in precedenza, era stata esclusa dal campionato regionale Juniores. Conseguentemente il campionato under 19 della società di appartenenza dei Marrazzo, Football club Frocalcio, si concludeva di fatto alla decima giornata di ritorno. La società Football club Frocalcio non potendo far scontare la squalifica al calciatore nella categoria di appartenenza per la stagione sportiva 2024-2025, lo utilizzava per la partita oggetto del presente reclamo, valevole per il campionato Eccellenza girone A, impiegandolo dal minuto 16' del secondo tempo di gioco. Ciò premesso, la Corte osserva che la decisione del GST va confermata con il conseguente rigetto del reclamo proposto da A.S.D Monte Calcio Club 2023. Questa Corte deve stabilire se l'interpretazione dell'art. 21 codice giustizia sportiva "esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici" prospettata dal GST sia condivisibile. La risposta è positiva. Come si desume dal dettato normativo di cui all'art. 21 codice giustizia sportiva, in particolare ai commi n. 2, 6, 7, il calciatore con la squalifica per una o più giornate di gare deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. Come è stato giustamente affermato dalla Giurisprudenza Federale, ciò è previsto per il principio della omogeneità, secondo cui la sanzione va commisurata alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l'illecito sportivo e, quindi, deve essere scontata nella stessa categoria e competizione in cui il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionatorio. Il comma n. 6 dell'art. 21 recita che le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate devono essere scontate anche per il suo residuo nella stagione o nelle stagioni successive. Il comma n. 7 dell'art. 21 stabilisce che qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del settore per l'attività giovanile scolastica, nel campionato primavera, trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata in deroga al comma n.2 per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza. Come appare chiaro i commi n. 6 e 7 dell'art. 21 del codice di giustizia sportiva sono l'applicazione del principio delle effettività della sanzione, dal momento che, in ogni caso, un calciatore che è stato sanzionato con una squalifica deve effettivamente scontarla. Questo è il quadro normativo di cui si discute e come la giurisprudenza federale ha chiarito più volte il principio da applicare in prima battuta certamente è quello prevalente della omogeneità, che solo in alcune ipotesi cede al principio dell'effettività della sanzione, il quale, però, non può restare legato ad una circostanza meramente teorica, rimessa alla valutazione discrezionale della società di appartenenza del tesserato. Nel caso di specie il calciatore Marrazzo è classe 2007 e, pertanto, ha l'età per partecipare al campionato under 19, sede naturale in cui il calciatore dovrà scontare la squalifica di cui si tratta in conformità del principio della omogeneità. Nel caso in cui, per un qualunque motivo, nella stagione sportiva successiva 2025-2026 al campionato under 19 non partecipasse la sua società o se il calciatore stesso cambiasse squadra, il principio di effettività della sanzione non verrebbe intaccato dal momento che in base a quanto prevede il comma 7 dell'art. 21 sopra richiamato il calciatore verrebbe a scontare la squalifica nelle giornate in cui sono disputate le gare ufficiali della prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza. Nella fattispecie in esame, la posizione del calciatore Marrazzo che ha partecipato alla gara del campionato di eccellenza della squadra a cui appartiene, ad avviso di questa Corte, è regolare e non si ravvisa alcun comportamento elusivo del principio di effettività della sanzione da parte dalla società Football club Frocalcio, che si è comportata osservando il prevalente principio di omogeneità della sanzione. Conseguentemente, il ragionamento prospettato con il reclamo dalla società A.S.D Monte Calcio Club 2023 non è condivisibile, in quanto vi sono tutte le condizioni perché il calciatore Marrazzo sconti la squalifica nel campionato dove è stato sanzionato e, se nella stagione 2025-2026 non fosse ciò possibile, verrebbe comunque il medesimo a scontare la squalifica nella gara ufficiale nella prima squadra della nuova società o nella prima gara della nuova categoria di appartenenza. Quanto poi, al recente pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI, richiamato principalmente dalla società reclamante questo analizza un caso che non è, come giustamente ha rilevato il primo giudice, perfettamente sovrapponibile alla vicenda per la quale vi è reclamo. Ed invero, la vicenda affrontata dal Collegio di Garanzia riguarda fatti cristallizzati in due stagioni sportive diverse, 2023-2024 e 2024-2025. Infatti, in occasione della gara valevole per il campionato di eccellenza, disputata il 15 settembre 2024, cioè nella stagione 2024-2025, una delle squadre aveva impiegato un giocatore che era in pendenza di squalifica e precisamente era stato squalificato per cinque giornate in data 2 Aprile 2024 nella stagione sportiva precedente 2023-2024 in cui era tesserato con altra società. Ma avendo titolo tale calciatore a partecipare al campionato di serie D della prima squadra della stessa società a cui in precedenza apparteneva, e non essendo stato convocato per questa partita di serie D, la squalifica residua per una giornata è stata ritenuta scontata. Questa è la conclusione a cui è pervenuta la Corte di Appello Federale confermata dal Collegio di Garanzia del CONI soprarichiamato

A prescindere dalla considerazione che i fatti valutati sono diversi, questa Corte dubita circa l'esattezza di tale conclusione, dal momento che appare questa in contrasto con il principio di effettività della sanzione, essendo stata rimessa a una mera valutazione discrezionale della società di appartenenza del tesserato squalificato, che si è concretizzata con una semplice mancata convocazione per una partita relativa ad una categoria superiore, in cui non è dato sapere se il giovane calciatore fosse stato, talvolta, convocato o di fatto avesse partecipato a gare. In altre parole, pur se vi deve essere un bilanciamento tra principio di omogeneità e principio di effettività della sanzione, la sua applicazione deve sempre avvenire nell'ottica di realizzare e garantire i superiori valori di buona fede e lealtà sportiva, che non sembrano, ad avviso di questa Corte, salvaguardati nella vicenda esaminata dalla recente decisione dal Collegio di Garanzia del CONI.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l’effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 33/GST del 26.03.2025. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it