C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 22/TFT del 06.02.2025 – Delibera – Fasc.034 Prot. 11960/44 pfi 24-25/PM/fb (Campionato Under 19) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: la sig.ra Maria Adiletta, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Valentino 1975:

Fasc.034

Prot. 11960/44 pfi 24-25/PM/fb (Campionato Under 19) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: la sig.ra Maria Adiletta, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Valentino 1975: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Valentino 1975, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Bah Adama, Christian Antonio Gambardella e Giuseppe Tortora nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che gli stessi prendessero parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. San Valentino 1975 alle seguenti gare tutte valevoli per il girone D del campionato Juniores Under 19 Regionale, e precisamente: il calciatore sig. Bah Adama alle gare S.C. Victoria Marra – A.S.D. San Valentino 1975 del 30.10.2023, A.P.D. Atletico San Va-lentino T. – A.S.D. San Valentino 1975 del 29.1.2024 ed A.S.D. San Valentino 1975 - A.S.D. Sarnese 1926 del 5.2.2024; il calciatore sig. Christian Antonio Gambardella alle gare F.C. Viribus Unitis 100 – A.S.D. San Valentino 1975 del 15.1.2024 ed A.S.D. San Valentino 1975 - A.S.D. Sarnese 1926 del 5.2.2024; il calciatore sig. Giuseppe Tortora alle gare F.C. Viribus Unitis 100 – A.S.D. San Valentino 1975 del 15.1.2024, A.P.D. Atletico San Valentino T. – A.S.D. San Valentino 1975 del 29.1.2024 ed A.S.D. San Valentino 1975 - A.S.D. Sarnese 1926 del 5.2.2024; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2. il sig. Sergio Velardo, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. San Valentino 1975: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare SS.C. Victoria Marra – A.S.D. San Valentino 1975 del 30.10.2023, F.C. Viribus Unitis 100 – A.S.D. San Valentino 1975 del 15.1.2024, A.P.D. Atletico San Valentino T. – A.S.D. San Valentino 1975 del 29.1.2024 ed A.S.D. San Valentino 1975 - A.S.D. Sarnese 1926 del 5.2.2024, tutte valevoli per il girone D del campionato Juniores Under 19 Regionale, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. San Valentino 1975 nella quale è indicato il nominativo dei calciatori sigg.ri Bah Adama, Christian Antonio Gambardella e Giuseppe Tortora, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; 3. il sig. Bah Adama, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art.2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’in-terno e nell’interesse della società A.S.D. San Valentino 1975: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Va-lentino 1975, alle gare S.C. Victoria Marra – A.S.D. San Valentino 1975 del 30.10.2023, A.P.D. Atletico San Valentino T. – A.S.D. San Valentino 1975 del 29.1.2024 ed A.S.D. San Valentino 1975 - A.S.D. Sarnese 1926 del 5.2.2024, tutte valevoli per il girone D del campionato Juniores Under 19 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. il sig. Christian Antonio Gambardella, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. San Valentino 1975: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Va-lentino, alle gare F.C. Viribus Unitis 100 – San Valentino 1975 del 15.1.2024 ed A.S.D. San Va-lentino 1975 – A.S.D. Sarnese 1926 del 5.2.2024,senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 5. il sig. Giuseppe Tortora, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD San Valentino 1975: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Va-lentino, alle gare F.C. Viribus Unitis 100 – A.S.D. San Valentino 1975 del 15.1.2024, A.P.D. At-letico San Valentino T. – A.S.D. San Valentino 1975 del 29.1.2024 ed A.S.D. San Valentino 1975 - A.S.D. Sarnese 1926 del 5.2.2024, tutte valevoli per il girone D del campionato Juniores Under 19 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accerta-menti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 6. la società A.S.D. San Valentino 1975 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Maria Adiletta, Velardo Sergio, Bah Adama, Christian Antonio Gambardella e Giuseppe Tortora così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Giuseppe Tortora, cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Christian Antonio Gambardella, cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Bah Adama, cinque (5) giornate di squalifica; il sig. Sergio Velardo, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; il sig.ra Maria Adiletta, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.S.D. San Valentino 1975 la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 450,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Giuseppe Tortora, cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Christian Antonio Gambardella, cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Bah Adama, cinque (5) giornate di squalifica; il sig. Sergio Velardo, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; il sig.ra Maria Adiletta, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.S.D. San Valentino 1975 la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 450,00 di ammenda.

 

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