C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 22/TFT del 06.02.2025 – Delibera – Fasc.036 Prot. 12022/68 pfi 24-25/PM/pe (3° cat. Salerno) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1) il sig. Antonio Vincenzo Di Ruggiero,
Fasc.036
Prot. 12022/68 pfi 24-25/PM/pe (3° cat. Salerno) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1) il sig. Antonio Vincenzo Di Ruggiero, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Altavilla Silentina 2012: per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Altavilla Silentina 2012, alle gare Castelvernieri - Altavilla Silentina 2012 del 4.2.2024 ed Altavilla Silentina 2012 - ASD Marina Eboli 23 Calcio del 24.2.2024, entrambe valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.
Chiede pertanto all’Organo Giudicante sopra indicato di fissare la data di discussione del presente procedimento disciplinare, in relazione al quale, con il presente atto, è stata esercitata l’azione disciplinare. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Antonio Vincenzo Di Ruggiero, quattro (4) giornate di squalifica. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Antonio Vincenzo Di Ruggiero, quattro (4) giornate di squalifica. Così deciso in Napoli, in data 3.02.2025
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