C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 22/TFT del 06.02.2025 – Delibera – Fasc.026 Prot. 11348/33 pfi 24-25/PM/fl/mf (Under 16 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Francesco Pepe, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Angri 1927:
Fasc.026
Prot. 11348/33 pfi 24-25/PM/fl/mf (Under 16 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Francesco Pepe, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Angri 1927: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Angri 1927, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Francesco Vertolomo nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società U.S. Angri 1927 alla gara Virtus Junior Stabia FR – U.S. Angri 1927 del 20.11.2023 valevole per il girone F del campionato Under 16 Regionale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità per la stessa; 2. il sig. Fabio Pepe, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Angri 1927: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell’incontro Virtus Junior Stabia FR – U.S. Angri 1927 del 20.11.2023 valevole per il girone F del campionato Under 16 Regionale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società U.S. Angri 1927 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Vertolomo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 3. il sig. Francesco Vertolomo, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S. Angri 1927: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società U.S. Angri 1927 all'incontro Virtus Junior Stabia FR – U.S. Angri 1927 del 20.11.2023, valevole per il girone F del Campionato Under 16 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; 4. la società U.S. Angri 1927 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Francesco Pepe, Fabio Pepe e Francesco Vertolomo così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.
Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Francesco Vertolomo, tre (3) giornate di squalifica. Per le altre posizioni si è proceduto al patteggiamento tramite accordo art. 127 CGS con la Procura Federale. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Francesco Vertolomo, tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento: il sig. Francesco Pepe, all’epoca dei fatti amministratore unico della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Fabio Pepe, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società U.S. Angri 1927 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 200,00 di ammenda.
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