C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 24/TFT del 13.02.2025 – Delibera – Fasc.043 Prot. 12523/94 pfi 24-25/PM/mf (Campionato 1° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Marco Galluccio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Città di Avellino:
Fasc.043
Prot. 12523/94 pfi 24-25/PM/mf (Campionato 1° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Marco Galluccio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Città di Avellino: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Città di Avellino, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Didier Onana nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società S.S.D. Città di Avellino alla gara Montoro - SSD Città di Avellino dell’11.2.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2. il sig. Pasquale Buonomo, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società S.S.D. Città di Avellino: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D. Città di Avellino in occasione della gara Montoro - SSD Città di Avellino dell’11.2.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria, nella quale è indicato il nominativo del sig. Didier Onana attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 3. il sig. Didier Onana, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Città di Avellino: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.S.D. Città di Avellino, alla gara Montoro - SSD Città di Avellino dell’11.2.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. la società S.S.D. Città di Avellino a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco Galluccio, Pasquale Buonomo e Didier Onana così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Didier Onana, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Pasquale Buonomo, all’epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Marco Galluccio, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società S.S.D. Città di Avellino la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Didier Onana, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Pasquale Buonomo, all’epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Marco Galluccio, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società S.S.D. Città di Avellino la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda.
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