C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 26/TFT del 20.02.2025 – Delibera – Fasc.049 Prot. 12916/75 pfi 24-25/PM/ag (Campionato 3° Categoria – SA) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Prot. 12916/75 pfi 24-25/PM/ag (Campionato 3° Categoria – SA) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Cesare Doddato, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aquara 2022:

Fasc.049

Prot. 12916/75 pfi 24-25/PM/ag (Campionato 3° Categoria - SA) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Prot. 12916/75 pfi 24-25/PM/ag (Campionato 3° Categoria - SA) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Cesare Doddato, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aquara 2022: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aquara 2022, omesso di provvedere al tesseramento deI sig. Lucio Andresano nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore prendesse parte, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Aquara 2022, alle gare A.S.D. Aquara 2022 – Santa Maria degli Angeli del 26.11.2023 ed A.S.D. Aquara 2022 – A.S.D. Marina di Eboli 2023 del 14.1.2024, entrambe valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria; nonchè ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Aquara 2022 – Santa Maria degli Angeli del 26.11.2023 valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Aquara 2022 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Andresano Lucio, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso; 2. il sig. Mario Capozzoli all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Aquara 2022: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di capitano della squadra schierata dalla A.S.D. Aquara 2022 in occasione della gara A.S.D. Aquara 2022 – A.S.D. Marina di Eboli 2023 del 14.1.2024, valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Andresano Lucio, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso; 3. la società A.S.D. Aquara 2022 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Cesare Doddato e Mario Capozzoli così come descritti nei precedenti capi di incolpa-zione, nonché per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Lucio Andresano così come descritti nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “– sig. Lucio Andresano, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Aquara 2022: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Aquara 2022, alle gare A.S.D. Aquara 2022 – Santa Maria degli Angeli del 26.11.2023 ed A.S.D. Aquara 2022 – A.S.D. Marina di Eboli 2023 del 14.1.2024, entrambe valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva”. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Mario Capozzoli, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Cesare Doddato, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Aquara 2022 la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 350,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Mario Capozzoli, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Cesare Doddato, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Aquara 2022 la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 350,00 di ammenda.

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