C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 28/TFT del 27.02.2025 – Delibera – Fasc.054 Prot. 13020/104 pfi 24-25/PM/fb (Campionato Under 15 regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Solimeo Daniele, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Campagna Ludisport:

 

Fasc.054

Prot. 13020/104 pfi 24-25/PM/fb (Campionato Under 15 regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Solimeo Daniele, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Campagna Ludisport: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Campagna Ludisport, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Mario Naimoli nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Campagna Ludisport alla gara Sport Village – Campagna Ludisport del 2.3.2024, valevole per il campionato Under 15 Regionale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Campagna Ludisport, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Gerardo Antoniello nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Campagna Ludisport in occasione della gara Sport Village - Campagna Ludisport del 2.3.2024, valevole per il campionato Under 15 Regionale; 2. il sig. Antoniello Gerardo, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Campagna Ludisport: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Sport Village – Campagna Ludisport del 2.3.2024 valevole per il campionato Under 15 Regionale, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Campagna Ludisport nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mario Naimoli, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Sport Village – Campagna Ludisport del 2.3.2024 valevole per il campionato Under 15 Regionale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Campagna Ludisport pur non essendo tesserato per tale società; 3. il sig. Naimoli Mario, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Campagna Ludisport: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara Sport Village – Campagna Ludisport del 2.3.2024 valevole per il campionato Under 15 Regionale, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Campagna Ludisport, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. la società A.S.D. Campagna Ludisport a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Daniele Solimeo, Antoniello Gerardo e Mario Naimoli, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Antoniello Gerardo, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Per le altre posizioni, si procedeva con accordo ex art. 127 CGS con la Procura Federale. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Antoniello Gerardo, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; ed a seguito di patteggiamento con la P.F.: il calciatore Naimoli Mario, una (1) giornata di squalifica; il sig. Solimeo Daniele, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Campagna Ludisport la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 200,00 di ammenda.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it